Vaccino anti-covid. Oneri e obblighi del lavoratore alla luce del decreto per gli operatori sanitari
CARLO PISANI
Ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Roma Tor Vergata
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 1/2021
SOMMARIO: 1. Il Decreto-legge per gli operatori sanitari. – 2. La persistenza del problema per gli altri lavoratori ad alto rischio contagio che rifiutano il vaccino disponibile. – 3. Onere di vaccinarsi. – 4. Le conseguenze della mancanza del requisito della vaccinazione e la rilevanza sistematica del D.L. n. 44/2021.– 5. Gli obblighi di protezione. – 6. Gli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
Il saggio esamina le questioni che sorgono nel caso di rifiuto del vaccino anti Covid da parte del lavoratore. Preliminarmente viene individuata la fattispecie che riguarda gli addetti a mansioni a più elevato rischio di contagio, ossia i lavoratori che svolgono la prestazione a una distanza interpersonale inferiore di un metro, sia con altri dipendenti, sia con soggetti terzi. Questa fattispecie viene ricondotta alla figura dell’onere da parte del lavoratore, poiché la vaccinazione si configura come un requisito necessario per lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore è libero di non vaccinarsi e non commette alcun illecito; ma sul piano del rapporto questa scelta comporta la sua inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni contrattuali, con tutte le possibili conseguenze, ora tipizzate dal decreto legge n. 44/2021 nella sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021, in assenza di altre mansioni libere disponibili che non comportino un contatto sociale così stretto. Inoltre il saggio esamina le modalità di applicazione dell’art. 2087 cod. civ. alla fattispecie in esame, con i connessi obblighi del datore di lavoro, a fronte del rifiuto del vaccino da parte del lavoratore addetto a mansioni a rischio. Infine, si analizza anche la prospettiva degli eventuali obblighi del lavoratore, alla luce dell’art. 32, comma 2 Cost.
Parole chiave: Covid – vaccino – rifiuto – sospensione del rapporto
The essay takes in exam the issues that arise in the case of worker’s refusal of the Covid vaccine. First of all, it identifies the case of workers who perform tasks with a higher risk of contagion – i.e. workers who work at a distance of less than one metre both from other employees and third parties. This case is closely linked to the worker’s burden, since vaccination is a necessary requirement for a safe work. Therefore, the employee is free not to vaccinate himself and does not commit any offence; however, in terms of the employment relationship, this choice leads to his occurred unsuitability to carry out his contractual duties, with all the possible consequences, in the absence of other open positions that do not involve such close social contact. In addition, the essay examines how to apply art. 2087 of the Civil Code to the case in question, with the related worker’s obligations, in the face of the refusal of the vaccine by the worker assigned to high-risk infectious tasks. Finally, it also analyses the perspective of the possible worker’s obligations, in the light of art. 32, paragraph 2 of the Italian Constitution.
Key words: Covid – vaccine – refusal – suspension of the relationship