Il D.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, ed attuativo della L. n. 206/2021, ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2022, una serie di modifiche al processo del lavoro, al fine di perseguire “gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”.
Di seguito le novità più importanti.
Abrogazione del Rito Fornero e trattazione prioritaria delle cause aventi ad oggetto la reintegrazione del lavoratore.
L’art. 3, comma 32, d. lgs. 149/2022 ha introdotto tre nuovi articoli che disciplinano le controversie in materia di licenziamenti.
Il primo articolo è il 441-bis, che segna l’abrogazione del c.d. Rito Fornero e stabilisce che anche le controversie in materia di licenziamento nelle quali è proposta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro devono essere assoggettate alla disciplina generale delle controversie in materia di lavoro, con la particolarità di dover essere trattate e decise dal giudice in via prioritaria.
Al fine di diminuire i tempi del contenzioso, è inoltre previsto che il giudice possa ridurre fino alla metà i termini del procedimento, tenuto conto delle circostanze indicate nel ricorso e garantendo comunque la tutela del convenuto e del terzo eventualmente chiamato in giudizio. A tal fine, è previsto che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato in causa e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni, ed in tal caso il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato in causa è ridotto della metà.
Inoltre, il giudice può decidere nel corso dell’udienza di disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali o al contrario la loro separazione, garantendo sempre la concentrazione della fase istruttoria e decisoria con riferimento alle cause aventi ad aggetto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
Il secondo articolo è il 441-ter, che disciplina invece l’ipotesi del licenziamento del socio di cooperativa. In particolare, tutte le controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli artt. 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice del lavoro decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e su quello associativo anche quando la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
Infine, l’art. 441- quater, disciplina le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori che, se non proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 cod. proc. civ., e dunque con giudizio a cognizione piena, possono essere introdotte, al ricorrere dei presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude però la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.
Giustizia alternativa e controversie di lavoro: la negoziazione assistita.
L’art. 2-ter d.l. n. 132/2014, introdotto dalla suddetta riforma, consente di ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie in materia di lavoro nell’ottica di ridurre il contenzioso. Le parti possono cioè disporre dei propri diritti e raggiungere l’accordo anche al di fuori delle sedi protette (es. accordi conclusi in sede sindacale o dinanzi agli ispettorati territoriali del lavoro), trovando applicazione l’art. 2113, comma 4, cod. civ., purché assistiti da almeno un avvocato o anche da un consulente del lavoro. Il ricorso alla negoziazione assistita non rappresenta in ogni caso condizione di procedibilità ai fini della proposizione di un eventuale domanda giudiziale. L’accordo è trasmesso a cura di una delle parti entro dieci giorni ad uno degli organismi di cui all’art. 76 d.l. n. 276/2003.
Modifiche in tema di giudizio di appello.
L’art. 3, comma 31, d.lgs. n. 149/2022 ha poi modificato gli artt. 434, 436-bis, 437 e 438 cod. proc. civ. L’art. 434 cod. proc. civ. prevede che il ricorso debba contenere le indicazioni prescritte dall’art. 414 cod. proc. civ. e che per ciascun motivo debba essere indicato a pena di inammissibilità in modo chiaro, sintetico e preciso: a) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; b) le censure proposte dalla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; c) violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L’art. 436-bis cod. proc. civ. stabilisce che quando l’appello è inammissibile, improcedibile, manifestamente fondato o infondato, il collegio, all’udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche tramite esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto o con rinvio a precedenti conformi. Tale modifica è stata recepita dall’art. 437 cod. proc. civ. con riferimento all’udienza di discussione mentre l’art. 438 cod. proc. civ. prevede che nei casi diversi dall’art. 436-bis cod. proc. civ. il deposito della sentenza deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia ed il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle parti.
Infine, è stata modificata la disciplina dell’inibitoria con riferimento alle sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 431, comma 5, cod. proc. civ. agli artt. 282 e 283, quest’ultimo oggetto di riforma. Conseguentemente, il lavoratore può proporre istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza a lui sfavorevole quando l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile anche quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Udienze da remoto e deposito di note scritte.
L’art. 3, comma 10, d.lgs. 149/2022 ha modificato l’art. 127 cod. proc. civ. aggiungendo un ulteriore comma e ha introdotto l’art. 127-bis. In particolare, è previsto che l’udienza si svolga tramite collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; resta ferma la possibilità per ciascuna parte di chiedere che lo svolgimento dell’udienza avvenga in presenza ed il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, vi provvede con decreto non impugnabile nei 5 giorni successivi. Per concludere, l’art. 127-ter stabilisce che l’udienza, anche se precedentemente fissata, può anche essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
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