Riders “quasi subordinati”, un improbabile tertium genus
Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Guida al Lavoro n. 11/2019
La norma che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, D. lgs. n. 81/2015) ha sollevato non pochi problemi interpretativi per la sua formulazione che sembra descrivere i contenuti del potere direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato. Queste perplessità sono puntualmente emerse in una delle rare sentenze che ha fatto applicazione di tale disposizione a proposito dell’attività dei c.d. riders.
Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 2 d. lgs 81/15
La sentenza della Corte di Appello di Torino sugli addetti alla consegna di pasti mediante biciclette con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, c.d. “riders”, offre lo spunto per alcune sintetiche riflessioni sull’art. 2, d. lgs. n. 81/15, trattandosi di un raro – o unico, a quanto consta – caso in cui si è riusciti ad applicare tale discussa norma.
Questa disposizione, come è noto, prevede l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato “anche” ai rapporti qualificati dalle parti di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo nel caso in cui la prestazione di lavoro sia svolta in modo esclusivamente personale e continuativo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente “anche” con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Sono proprio queste caratteristiche a rendere la norma di difficile applicazione giacché, ove si reputi, come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Torino, che il termine “organizzate” implichi l’esercizio di un potere del committente nei confronti del collaboratore, diventa pressoché impossibile non identificare un simile potere proprio con quello direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 2094 e 2104, comma 2, cod. civ.
Anzi, sotto questo aspetto, l’art. 2 cit., avrebbe esplicitato i contenuti del potere direttivo nella loro modalità più estesa, finendo quindi per recepire la concezione giurisprudenziale più rigorosa di subordinazione. Tale norma, infatti, nel prevedere il potere del committente di organizzare le modalità di esecuzione della prestazione anche in riferimento al tempo e luogo, fa riferimento sia al potere di emanare le direttive e istruzioni sulle modalità di svolgimento di un determinato compito lavorativo, e cioè sul “come” quel lavoro deve essere eseguito, sia al potere che si sostanzia nell’imporre la sequenza o la successione con la quale il datore vuole che debbano essere eseguite le varie mansioni dedotte in contratto; ossia, non solo il “quando” della prestazione, identificabile con l’orario di lavoro, ma anche il “che cosa quando”, riguardante l’imposizione appunto dei tempi di lavoro; quest’ultimo viene denominato potere di conformazione o di scelta mediante il quale il creditore della prestazione impone al debitore, a suo insindacabile giudizio, quali, tra le attività convenute, vuole che vengano eseguite in un determinato arco temporale.
Di qui, dunque, la conclusione che la norma contenga nulla di più di un indicatore legale della natura effettivamente subordinata della prestazione, o una presunzione assoluta di subordinazione o relativa o comunque una positivizzazione dei principali indici indizianti elaborati dalla giurisprudenza per la qualificazione della subordinazione, con la conseguente scarsa autonoma rilevanza applicativa della disposizione, tanto da essere stata definita “norma apparente”.
Tutt’al più la disposizione potrebbe servire al fine di consentire più agevolmente al giudice di superare l’ostacolo costituito dalla esistenza tra le parti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che in sè rimane comunque un contratto di lavoro autonomo. In questo senso depone il primo “anche”, laddove riferito a rapporti che le parti hanno formalmente qualificato appunto come di collaborazione invece che di lavoro subordinato.