QUANDO LA GIURISPRUDENZA ESAGERA A PROPOSITO DI REPĔCHAGE
a cura di Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 25 ottobre 2017
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individule – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repêchage – Mansioni residuali promiscue – Sussistenza dell’obbligo.
L’obbligo di repêchage deve essere esteso a tutte le mansioni promiscuamente esercitate dal lavoratore, anche se inferiori e anche se svolte in misura del tutto residuale (nella specie la Cassazione ha cassato la sentenza di merito per non aver accertato l’assolvimento dell’obbligo di repêchage anche in relazione alle mansioni inferiori che il lavoratore svolgeva solo il sabato mattina).
26 maggio 2017, n. 13379 – Pres. Di Cerbo – Rel. Adriano Piergiovanni Patti – P.M. Sanlorenzo (concl. conf.) – Bo Mi vs Ma Srl(Cassa Corte Appello Venezia 16 gennaio 2014)
1. Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la Corte d’Appello aveva accertato la soppressione delle mansioni svolte dal lavoratore dal lunedì al venerdì; era altresì risultato che costui solo il sabato mattina svolgesse altre inferiori mansioni. In relazione a queste ultime mansioni, del tutto residuali, la Corte d’Appello non aveva svolto l’indagine sull’assolvimento dell’obbligo di repêchage. La Cassazione invece ha ritenuto che anche esse dovessero essere prese in considerazione affermando che tali mansioni erano esigibili in quanto rientranti nelle più ampie mansioni promiscue dedotte in contratto.