Licenziamento, rimessa alla Consulta la questione del “può” reintegrare ex art. 18, comma 7, St. Lav.”
CARLO PISANI
Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Roma “Tor Vergata”
in Guida al Lavoro, n. 12 del 13.03.2020
Il Tribunale di Ravenna dubita della costituzionalità dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, nella parte in cui non obbliga il giudice a reintegrare il lavoratore nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o.
LA MASSIMA
Licenziamento – Art. 18, comma 7 – manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. – sanzione – reintegra – non obbligatorietà – dubbi di costituzionalità per contrasto artt. 3, 24 e 41 Cost.
Appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, Stat. lav., nella parte i cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al 4° comma dell’art. 18, con riferimento agli artt. 3, comma 1, 41, comma 1, 24 e 111, comma 2 Cost.
Trib. Ravenna, ord. 7 febbraio 2020, giudice Bernardi
Nell’ambito dell’attuale tendenza a sollevare questioni di costituzionalità sui vari aspetti di disciplina del regime sanzionatorio del licenziamento[1], non poteva mancare quella riguardante l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, stat. lav., nella parte in cui la norma prevede che, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui sia stata accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base dello stesso, il giudice “possa” e non “debba” ordinare la reintegrazione del lavoratore, ai sensi del comma 4, potendo scegliere alternativamente di applicare il regime indennitario forte ai sensi del comma 5.
[1] Trib. Milano, ord. 5 agosto 2019, in “Lav. giur.”, 2019, II, 1011, giudice Pazienza; Trib. Bari, ord. 18 aprile 2019, n. 214, giudice Galia; App. Napoli, 18 settembre 2019.