La Legge di Bilancio n. 197, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, ha apportato diverse novità in materia di lavoro.
Tra le misure più rilevanti per i datori di lavoro si segnalano gli esoneri contributivi.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, commi 294-296, i datori di lavoro privati che nel 2023 procedono ad assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono ottenere un esonero contributivo totale, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La misura vale per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite di 8.000,00 € su base annua, ed è alternativa all’ulteriore esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili.
Sono poi previsti esoneri contributivi per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni di età (art. 1, comma 297), mediante l’estensione dell’esonero contributivo totale previsto già dall’art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020, anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dei giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età e alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, con i seguenti limiti:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, eccetto premi e contributi dovuti dall’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e nel limite massimo pari a 8.000 euro;
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- l’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratti di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro, per un certo periodo di ore, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento.
È inoltre previsto un esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile, per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate a tempo determinato o indeterminato, i quali possono beneficiare dell’esonero contributivo del 100% sulla contribuzione previdenziale a loro carico, fino ad un massimo di 8.000 euro all’anno, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
*
In tema di prestazioni occasionali (art. 1, commi 342-354) è stato aumentato da 5.000 a 10.000 € il limite massimo dei compensi che nel corso di un anno possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori; la disciplina è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolta nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club; mentre sono state introdotte disposizioni speciali per agevolare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni a tempo determinato in agricoltura.
*
Ulteriori novità riguardano l’istituto del reddito di cittadinanza che è stato profondamente riformato dall’art. 1, commi 313-321, ed è ormai destinato ad essere soppresso a partire dal 1° gennaio 2024. Viene quindi definito il regime transitorio, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta per un massimo di sette mensilità, invece dei diciotto mesi attuali. Tale previsione non si applica a quei nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minori o persone con almeno sessant’anni d’età;
- per i beneficiari tenuti ad aderire ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è previsto l’obbligo per sei mesi di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza per l’intero nucleo del beneficiario del reddito dal diritto alla prestazione. Inoltre, le regioni devono trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano tale obbligo;
- anche per i beneficiari del reddito di cittadinanza con età compresa tra i 18 e 29 anni, l’erogazione della misura è subordinata all’adempimento dell’obbligo scolastico;
- tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza, e non più solo un terzo, residenti nel Comune devono essere impiegati in progetti utili alla collettività;
- il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro, viene; viene pertanto abolita la definizione di offerta di lavoro “congrua”;
- nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull’importo del reddito di cittadinanza. Conseguentemente, devono essere comunicati all’INPS solo i redditi che eccedono tale limite;
- la quota dell’assegno destinata all’affitto deve essere corrisposta direttamente ai proprietari;
- il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e i risparmi di spesa dovuti all’abrogazione saranno versati nel “Fondo per il sostegno alla povertà e di inclusione attiva”, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’anno 2024;
- sono inoltre aboliti gli articoli sul patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l’intervento dei Centri per l’impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre misure di reinserimento lavorativo e sociale.
*
Infine, sono state apportate in materia di trattamenti pensionistici. L’art. 1, commi 283-285, ha introdotto una fattispecie di “pensione anticipata flessibile” per coloro che abbiano almeno 62 anni di età ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche dopo tale data. Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo. Questo trattamento non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Con l’art. 1, commi 288-291 è stata altresì introdotta la proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE sociale), estendendo al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASPI (o equivalente) e i caregivers.
È inoltre stato previsto un incentivo alla prosecuzione dell’attività (art. 1, commi 286-287) per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro a cui è consentito chiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva a carico del datore.
Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo e non possono considerarsi sufficienti a adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale.
La Newsletter è proprietà di Studio Legale Carlo Pisani e Associati.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare: