Prof. Carlo Pisani
in Quaestiones
Rivista dell’Ordine Forense di Velletri, 2012, n.6
1. Premessa
Uno dei punti più rilevanti e delicati della nuova disciplina dei licenziamenti introdotta dalla legge n. 92/2012, è costituito dalle tre fattispecie tipizzate dalla legge di ingiustificatezza “qualificata” del licenziamento, che determinano l’applicazione della nuova tutela reale a risarcimento limitato (art. 18, c. 4 e 7). Si tratta, per quanto riguarda il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), delle ipotesi in cui il fatto posto a base della motivazione del licenziamento sia risultato “insussistente”, oppure sia incluso “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa dai contratti collettivi o dai codici disciplinari”; per quanto concerne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allorquando sia stata accertata la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” e il giudice ritenga di esercitare nel senso della reintegrazione il giudizio di equità affidatogli dalla legge (“può”: art. 18, c. 7).
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