L’AREA DEL REPĔCHAGE NON SUBISCE AMPLIAMENTI CON IL NUOVO ART. 2103
a cura di Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 25 ottobre 2017
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repêchage – Mansioni professionalmente eterogenee – Insussistenza dell’obbligo.
L’obbligo di repêchage viene meno nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che il licenziando non aveva la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro libero, pur riconducibile al medesimo livello di inquadramento.
31 maggio 2017, n. 13809 – Pres. Di Cerbo – Rel. Amendola – P.M. Sanlorenzo (concl. part. diff.) – Gu Gu S.p.A. vs Vi Ri(Conferma App. Firenze 5 giugno 2014)
1. La sentenza in commento ribadisce, con alcune utili precisazioni, l’orientamento consolidato secondo cui l’ambito del repêchage per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova un limite invalicabile, non solo nell’insindacabile assetto organizzativo aziendale[1], ma anche nella eterogeneità professionale delle mansioni libere in azienda rispetto a quelle svolte dal licenziando[2].
Pertanto possono venire in considerazione per il repêchage solo quelle mansioni che il lavoratore è in grado di svolgere utilizzando le conoscenze, esperienze e capacità già acquisite.
Coerentemente con questa impostazione, l’ambito del repêchage, sotto la vigenza del precedente testo dell’art. 2103 cod. civ., non veniva esteso automaticamente a tutte le mansioni incluse in uno stesso livello di inquadramento, ma solo a quelle omogenee professionalmente, con sostanziale coincidenza, dunque, con l’area dell’equivalenza, così come prevalentemente interpretata. Tale criterio veniva applicato anche da quelle sentenze che ritenevano di estendere il repêchage alle mansioni inferiori, limitandole, quindi, solo a quelle compatibili con la “professionalità specifica” del lavoratore[3].
[1] Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467, Guida al lav., 2017, 37; Cass. 8 marzo 2016, n. 4509, Not. giur. lav., 2016, 421.
[2] Cass. 29 novembre 2016, n. 24265, Guida al lav., 2017, n. 4, 16; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436, Foro it., I, 3843; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467, Guida al lav., 2017, 37; Cass. 9 novembre 2016, n. 22798, ivi, 2016, 35; Cass. 10 maggio 2016, n. 9467; Cass. 8 marzo 2016, n. 4509, cit.; Cass. 19 novembre 2015, n. 23698, Not. giur. lav., 2016, 147; Cass. 11 marzo 2013, n. 5963, Guida al lav., 2013, n. 15, 41.