Jobs act, ancora sulla legge delega approvata dal Senato
Carlo Pisani, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro
nell’Università di Roma “Tor Vergata” e avvocato
in Guida al Lavoro n. 42, 2014
Nel testo della legge delega sulla riforma del lavoro, approvata dal Senato, vi sono norme su aspetti importanti del rapporto di lavoro che appaiono eccessivamente generiche, anche per una legge delega, o eccessivamente “mediatorie”.
1. Licenziamenti e art. 18 Stat. lav.
Va chiarito subito un aspetto fondamentale. Tutti parlano della riforma o della soppressione dell’art. 18 Stat. lav., ma nel testo della legge delega al Senato non vi è una sola parola sul licenziamento e tantomeno sull’art. 18.
L’unico “progetto” di riforma non è contenuto in un testo legislativo, ma, da quanto è trapelato dagli organi di informazione, in un documento di partito; infatti, risulterebbe nell’ordine del giorno approvato dalla Direzione del Partito Democratico il 29 settembre 2014, una proposta che prevede una disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che sostituisca l’incertezza e la discrezionalità del giudice stabilendo soltanto un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. La reintegrazione verrebbe mantenuta per i licenziamenti discriminatori e per quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo solo nei casi di più grave ingiustificatezza.
Nel testo delle legge delega approvato dal Senato, il comma 7, lett. C, si limita a prevedere, per quanto riguarda l’oggetto delle delega e i principi e criteri direttivi, soltanto la “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità del servizio”.
Se questa norma della legge delega dovesse poi tradursi in una norma del decreto legislativo simile a quella sopra riportata, approvata dalla Direzione del Partito Democratico, che, a sua volta, dovrebbe necessariamente essere ulteriormente specificata in ordine alla definizione della fattispecie dei licenziamenti disciplinari, in cui l’ingiustificatezza meriterebbe la reintegrazione, in tale ipotesi potrebbero profilarsi problemi di costituzionalità del decreto legislativo. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 76 Cost., l’oggetto della legge di delegazione deve essere “definito”, mentre qui non si fa alcun riferimento all’istituto giuridico che poi si vorrà disciplinare, e cioè il licenziamento, sembrando eccessivamente generico il solo richiamo alle “tutele crescenti”.
Anche il grado di determinatezza dei princípi e criteri direttivi appare troppo generico, in quanto le ipotesi che informalmente “circolano” sono di differenziare le tutele non solo in ragione dell’anzianità di servizio ma anche, e soprattutto, con riferimento alla maggiore o minore ingiustificatezza del licenziamento disciplinare, da ridefinire in termini meno incerti in quanto ora previsto dall’art. 18, comma 4.
Come è noto la Corte Costituzionale, dopo aver rivolto un monito alle Camere affinché impiegassero formule più precise per la determinazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (Corte Cost., ord. n. 134/2003), è arrivata a dichiarare l’incostituzionalità di una legge di delegazione per omessa determinazione dei princípi e criteri direttivi (Corte Cost., sent., n. 66/2005).