Il potere direttivo – Studi in memoria di Sergio Magrini – Un discorso sullo stato del diritto del lavoro
CARLO PISANI
Professore ordinario dell’Università di Roma “Tor Vergata”
in Studi in memoria di Sergio Magrini
Un discorso sullo stato del diritto del lavoro
G. Giappichelli Editore, 2020
sommario: 1. Potere direttivo e subordinazione nel pensiero di Sergio Magrini – 2. Il rinverdito interesse per il potere direttivo: l’art. 2, d. lgs. n. 81/2015 – 3. I contenuti del potere direttivo – 4. L’organizzazione dei “tempi” della prestazione come manifestazione del potere di conformazione – 5. Le incertezze interpretative derivanti dalla mancata distinzione tra potere di conformazione e jus variandi – 6. La nuova nozione legale di coordinamento e i problemi di interpretazione sistematica
Capitolo primo
Potere direttivo e subordinazione nel pensiero di Sergio Magrini
In un discorso sullo “stato” del diritto del lavoro, non si può prescindere da una ricognizione sullo “stato” del potere direttivo.
In argomento, quale doveroso omaggio a Sergio Magrini, in primo luogo voglio ricordare l’inquadramento dommatico da lui esposto nella voce contratto individuale di lavoro per l’Enciclopedia del Diritto nel 1973[1]. Magrini, rifiutando la “scissione barassiana tra contratto e subordinazione”[2], aderiva alla teoria secondo cui la subordinazione assolve il compito di individuazione della fattispecie e quindi essa non può che essere ricondotta nell’ambito della struttura stessa del negozio del quale costituisce fattore tipizzante; tesi, questa, sostenuta, in precedenza, anche da Persiani[3], Prosperetti[4] e Spagnuolo Vigorita[5].
Per questa ragione, affermava Magrini, la subordinazione, intesa come sottoposizione al potere direttivo, non attiene ad una o all’altra delle singole posizioni soggettive nascenti dal contratto, e quindi non può essere ritenuta come complementare rispetto all’obbligazione di lavorare, così come aveva invece sostenuto, con varie sfumature, altra parte della dottrina[6]. Pertanto, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro non si pone, rispetto al contratto di lavoro, né come effetto giuridico di questo, come lo è invece, il potere disciplinare o lo jus variandi, né tanto meno come generica situazione economico-sociale di inferiorità, ma si configura, sempre secondo Magrini, come l’essenza stessa di questo tipo di contratto.
[1] S. MAGRINI, Lavoro (Contratto individuale di), voce Enc. dir., Milano, 1973, vol. XXIII, 369.
[2] L. NOGLER, Ancora sul “tipo” e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, in Arg. dir. lav., 2002, 112.
[3] M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966.
[4] U. PROSPERETTI, La posizione professionale del lavoratore subordinato, Milano, 1958.
[5] L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro, Napoli, 1967.
[6] F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, 35^ ed., Napoli, 1995; G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, Padova, 1982; G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957; L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA. VV., Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi della C.E.C.A., Milano, 1965.