Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente
di
Carlo Pisani
in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 3 dicembre 2015
1. Per interpretare l’art. 2, comma 1, d. lgs. 81/2015 è inevitabile procedere al confronto con le norme finitime di cui all’art. 409, n. 3 cod. proc. civ., e dell’art. 2094 cod. civ.
Da un punto di vista applicativo la distinzione più rilevante è quella con l’art. 409 n. 3 cod.civ. in quanto segna il (nuovo?) confine dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Invero, in ragione della vicinanza (se non dell’identità?) della nuova fattispecie all’art. 2094 cod. civ., diventa più netto il confine con il lavoro autonomo parasubordinato a cui non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò si evince, a contrario, dai quattro elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2, co. 1, d. lgs. 81/15: a) la prestazione esclusivamente personale; b) le cui modalità di svolgimento sono organizzate dal committente; c) “anche” con riferimento ai tempi; e) e al luogo di lavoro.
Pertanto è sufficiente che anche uno soltanto dei suddetti elementi costitutivi sia assente nella fattispecie concreta perché non sia applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Resta salva, però, come vedremo, la possibilità del collaboratore di “conquistare” la subordinazione invocando direttamente l’art. 2094 cod. civ.
Al riguardo, non sorgono particolari problemi in relazione agli elementi del tempo, del luogo di lavoro e della prestazione esclusivamente personale. Infatti, se il committente non organizza anche soltanto i tempi della esecuzione della prestazione, ovvero anche soltanto il luogo, oppure se il collaboratore si avvale, anche se non in misura non prevalente, di mezzi propri o addirittura di suo personale, non si applicherà la fattispecie in esame.
Del resto, la giurisprudenza più condivisibile era già orientata nel ritenere non decisivi, per escludere la parasubordinazione, i soli elementi dell’obbligo di un orario e l’inserimento nell’azienda (cfr. ad es. Cass. 7 maggio 2015, n. 9224, in Guida al lav., 2015, n. 30, p. 22), proprio perché il coordinamento si realizza sovente mediante le suddette modalità.