IL C.D. RITO FORNERO: PRECLUSIONI E DECADENZE
Carlo Pisani Ordinario di diritto del lavoro – Università di Roma “Tor Vergata”
in Guida al Lavoro n. 25/2014
- Le fonti di integrazione del rito speciale ex legge 92/12.
Tra i tanti interrogativi che solleva il c.d. rito Fornero, vi è anche quello, di grande rilevanza applicativa, riguardante eventuali preclusioni e decadenze all’interno del procedimento sommario e tra quest’ultimo e quello di opposizione.
Per tentare di fornire una risposta soddisfacente a tale quesito, occorre esaminare la questione preliminare dell’individuazione delle fonti di integrazione del rito speciale.
Il problema si pone in quanto il legislatore, con la l. n. 92/12, anziché limitarsi, come sarebbe stato più ragionevole, a prevedere una fase sommaria e per il resto rinviare al rito del lavoro, come disposto nel procedimento per repressione della condotta antisindacale[1], ha avuto la non brillante idea di introdurre mediante poche norme, un intero rito speciale in tutti i suoi gradi. Il risultato inevitabile è che tale rito risulta pieno di lacune.
A ciò si deve aggiungere che nella l. n. 92/12, è assente una norma di chiusura, che faccia rinvio ad un corpus regolativo per quanto non previsto dalla legge stessa. Sicché l’interprete è costretto ad una complessa opera, non tanto e non solo di esegesi, quanto di integrazione[2].
La risposta più ragionevole al suddetto quesito è quella secondo cui l’integrazione vada cercata dapprima nel rito del lavoro e solo dopo nel rito ordinario[3]. Giustamente si è sostenuto che sarebbe irragionevole ritenere che la controversia che più di altre incide sulle vicende lavorative dei lavoratori, riguardando il licenziamento, sia sottratta alle regole del processo del lavoro[4].
L’ambito di applicazione del procedimento speciale riguarda, infatti, i rapporti di cui all’art. 409 n. 1 cod. proc. civ., sicché il nuovo procedimento, per la materia da esso regolata, sostituisce il rito del lavoro.
Del resto si tratta di un procedimento che si propone pur sempre al giudice “in funzione di giudice del lavoro”[5]; che perfino nella fase sommaria richiama l’art. 421 cod. proc. civ. (comma 49) e che nel procedimento di opposizione applica gli artt. 414 cod. proc. civ. (comma 51) e 416 cod. proc. civ. (comma 53).
Pertanto si può concludere che, al fine di colmare le lacune della disciplina processuale della l. n. 92/2012, occorre prima di ogni cosa fare riferimento alle disposizioni codicistiche in materia di controversie di lavoro, fatta salva una verifica di compatibilità, e solo in seconda battuta può farsi ricorso alle regole del rito ordinario[6].
In tal modo le regole del processo del lavoro si applicano alle controversie in questione per tutto quanto non previsto dai commi dal 48 al 65.
In senso contrario si potrebbe obiettare che la l. 92/2012 non preveda un’espressa disposizione in tal senso. Se ciò è vero, è altrettanto vero però che il legislatore non ha neppure espressamente qualificato la disciplina da esso dettata come esaustiva[7].
Sicché, non sembra arbitrario qualificare il c.d. “rito Fornero”e come una sorta di rito speciale del lavoro di secondo livello. Conseguentemente può valere il criterio generale che regola i rapporti tra tipo e sottotipo: dove non espressamente diversamente disciplinate riemerge la disciplina del rito del lavoro di primo livello (in questo caso il rito ordinario di lavoro), per colmare tutte le lacune del rito di lavoro di secondo livello (in questo caso il rito speciale di lavoro).
[1] Cfr. VALLEBONA, La riforma del lavoro, Torino, 2012, p. 77.
[2] Curzio, Il nuovo rito per i licenziamenti, in Working papers del Center of the study on european labour law “Massimo D’Antona”, in http://csdle.lex.unict.it, 2012, pag. 3.
[3] Luiso, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in AA.VV., La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino, 2013,56; De Angelis, Art. 18 dello statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni, in «Giornale dir. lav. e rel. ind.» 2012, § 3; P. Tosi, L’improbabile equilibrio tra rigidità “in entrata”e flessibilità”in uscita”nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2012, 4-5; Buoncristiani, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, § 10; Curzio, Il nuovo rito per i licenziamenti, cit., § 1; Sordi, L’ambito di applicazione del nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti e disciplina della fase di tutela urgente, relazione al Corso Csm su La riforma del mercato del lavoro nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Roma, 29-31 ottobre 2012, 365.
[4] Trib. Napoli, 26 febbraio 2013, est. Amendola, inedita.
[5] Luiso, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 57.
[6] Trib. Verbania, 23 novembre 2012, est. Riccobono, inedita.