Carlo Pisani
Professore ordinario
Università di Roma “Tor Vergata”
in Il diritto del mercato del lavoro XXVI, n. 2/2024
SOMMARIO: 1. La sentenza n.128/24 come pronuncia di natura accentuatamente additiva-manipolativa e le relative conseguenze sistematiche. – 2. Il differente quadro normativo rispetto alla sentenza n. 125/22 – 3. L’ opinabile omologazione tra licenziamento disciplinare ed economico, anche sotto l’aspetto della lesione della dignità del lavoratore. – 4. Criticità di metodo e di merito – 5. L’opinabile integrale equiparazione al licenziamento pretestuoso delle diverse graduazioni che può assumere l’“insussistenza del fatto”. Una proposta interpretativa correttiva. – 6. Il timore dell’autoqualificazione del licenziamento non dovrebbe giustificare l’incostituzionalità. – 7. I casi limite e i rimedi di diritto comune. – 8. L’esclusione del repêchage dalla tutela reintegratoria.
Abstract: Il saggio propone un esame critico della sentenza della Corte costituzionale n. 128/24 che ha reintrodotto la tutela della reintegrazione in caso di licenziamento per motivo oggettivo ingiustificato per insussistenza del fatto per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Gli argomenti utilizzati dalla Corte sono ritenuti opinabili nella misura in cui non assegnano la dovuta rilevanza alle differenze che intercorrono tra la fattispecie del licenziamento disciplinare e quello per motivi oggettivi, riunificando in tal modo dal punto di vista della sanzione quello che il legislatore aveva voluto invece graduare, in base al principio, pur accolto dalla stessa Corte nella precedente sentenza n. 7/2024, della necessaria proporzionalità del sistema rimediale del licenziamento. Viene esaminata criticamente anche la tesi della Consulta sulle asserite “falle” nel sistema, che potrebbe provocare la qualificazione da parte del datore di lavoro del licenziamento per motivi oggettivi nel caso in cui invece il vero motivo è di ordine disciplinare. Vengono anche illustrate le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto invece applicabile la tutela indennitaria nel caso di sussistenza della soppressione del posto, ma di violazione del repêchage.
Abstract: The essay proposes a critical examination of the Constitutional Court’s ruling no. 128/2024, which reintroduced the protection of reinstatement in the event of unjustified dismissal for objective reasons due to the non-existence of the fact for workers hired since 7 March 2015. The arguments used by the Court are considered questionable insofar as they do not assign due importance to the differences between the case of disciplinary dismissal and dismissal for objective reasons, thus reunifying from the point of view of the sanction what the legislator had instead wanted to graduate, based on the principle, albeit accepted by the same Court in its previous judgment No. 7/2024, of the necessary proportionality of the remedial system of dismissal. The Consulta’s thesis on the alleged ‘flaws’ in the system, which could lead to the employer’s qualification of dismissal for objective reasons in cases where the real reason is disciplinary, is also critically examined. It also illustrates the reasons why the Court has instead considered the indemnity protection applicable in the case of the existence of the removal of the post, but of violation of the repêchage.