Di Carlo Pisani
Università di Roma “Tor Vergata”
Lavoro Diritti Europa n. 3/2024
1. Il collegamento tra lavoro autonomo e organizzazione consente di mettere a fuoco alcuni aspetti sistematici ricostruttivi in quella zona che si colloca nei dintorni del rapporto di lavoro subordinato, rilevatasi particolarmente problematica soprattutto a seguito degli interventi legislativi del 2015 del 2017.
Conviene partire da una osservazione tanto banale quanto a volte trascurata, e cioè che il collegamento tra una prestazione di lavoro autonomo e l’organizzazione del committente si attua essenzialmente mediante il coordinamento. Questo, secondo la nuova sistematica che scaturisce dall’art. 2 d. lgs n.81/15 e dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., se è unilateralmente imposto dal committente, produce l’effetto dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, se invece viene stabilito di “comune accordo”, rimane al di fuori di tale disciplina.
Ed allora, porre l’accento sul collegamento tra il lavoro autonomo e l’organizzazione richiama subito l’aspetto, prima che giuridico, fenomenico, del lavoro autonomo che viene svolto nell’organizzazione altrui in modo continuativo, anche se la continuità è implicita già in questo suo inserimento nell’altrui organizzazione.
Un tratto distintivo di questa realtà (perché di realtà si tratta, che viene prima della sua giuridificazione) è la modalità necessaria per la sua attuazione, sintetizzata con il termine “collaborazione”.
Infatti anche il lavoratore autonomo, poiché è inserito nell’altrui organizzazione, deve comunque “lavorare insieme”, secondo il significato etimologico, appunto, della parola collaborazione.
Cosicché il coordinamento è la modalità attraverso la quale, nel lavoro autonomo, si attua questa collaborazione. Nel lavoro subordinato la collaborazione si attua, invece, lavorando alle dipendenze e sotto le direttive del datore. Ma in entrambe le fattispecie il debitore di lavoro, proprio perché inserito nell’organizzazione del creditore, per adempiere esattamente la propria obbligazione e quindi per soddisfare l’interesse del creditore, deve comunque adattarsi alla sua organizzazione, anche se in misura e con modalità differenti a seconda se è subordinato o autonomo.
Si può dunque affermare che la fattispecie del lavoro autonomo coordinato e continuativo non è altro che la giuridificazione di questo “lavorare insieme/collaborare” del lavoratore autonomo quale portato naturale o ontologico dell’inserimento.
In ciò ovviamente differisce questa tipologia di lavoro autonomo da quella che non si svolge in modo continuativo nell’organizzazione altrui.
* Relazione tenuta nel corso del seminario “Dialogo su lavoro autonomo e organizzazione”, tenutosi presso l’Università “Sapienza” di Roma, il 17 aprile 2024.
Questa particolare tipologia di lavoro autonomo è un dato di realtà poiché vi è un interesse concreto di entrambe le parti all’integrazione stabile e duratura della collaborazione nell’organizzazione produttiva, con livelli di autonomia organizzativa del collaboratore variabili ma che non possono mai essere totali. E ciò per la semplice ragione che l’organizzazione del lavoro non è un teorema di geometria. Infatti, quando si parla di organizzazione necessariamente si arriva a un punto per cui è ineliminabile che vi sia un soggetto coordinante e uno che viene coordinato.