La Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, ha convertito il D.l. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, a seguito di alcune modifiche apportate dalla Commissione Bilancio.
Di seguito si riportano le principali novità.
In materia di trattamento economico del personale impiegato nell’appalto, il C.c.n.l. stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale diventa lo standard minimo di trattamento economico e normativo (art. 29, co. 2).
Inoltre, la disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, ex art. 29 d. lgs. 276/2003, troverà applicazione anche in caso di somministrazione, nonché nei casi di appalto e distacco.
Ritornano poi le seguenti sanzioni penali che puniscono:
- con la pena dell’arresto fino ad un mese oppure con l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, i casi di somministrazione abusiva, di utilizzazione illecita, di appalto illecito (privo dei requisiti di cui all’art. 29 co. 1 D. lgs. n. 276/2003) applicabile sia al committente sia all’appaltatore e, infine, di distacco illecito (privo dei requisiti di cui all’art. 30 co. 1 D. lgs. n. 276/2003);
- con la pena dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 1.700 oppure, se non vi è scopo di lucro, con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da euro 600 a euro 3.000, i casi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione (c.d. intermediazione abusiva);
- con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di euro 100 per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di lavoro, nei casi di somministrazione fraudolenta.
A quanto appena detto, deve aggiungersi l’eventuale aumento del 20% degli importi, nel caso di recidiva, cioè qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti.
L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
Altro obbligo introdotto dalla Legge di conversione, già previsto nel D.L., è l’introduzione di una “patente a crediti” di cui devono dotarsi le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’art. 89, co.1, lett. a) del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.
Sono esclusi dal previsto obbligo, imprese o lavoratori che effettuano prestazioni intellettuali e le imprese con attestato di qualificazione SOA (dotate di particolari requisiti di capacità economica e capacità tecnica).
La patente verrà rilasciata dalla sede territoriale competente dell’INL, dal 1° ottobre 2024, in formato digitale previa verifica dei seguenti requisiti del richiedente: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del documento unico di regolarità fiscale (Durf); tali requisiti, nell’ottica di celerità del procedimento, potranno essere autocertificati dal richiedente.
Il punteggio iniziale previsto è di 30 punti, con la possibilità di operare nei cantieri fino al punteggio residuo di 15 punti, soglia minima al di sotto della quale non sarà più possibile proseguire l’attività in cantiere.
L’unica deroga al regime ordinario è prevista dalle attività oggetto di appalto o subappalto, per le quali l’impresa può proseguire l’attività anche con meno di 15 punti residui, se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Per coloro che, seppur obbligati, operano senza il possesso della patente, oppure con punteggio inferiore a 15 punti, saranno destinatari di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore ad euro 6000.
Con riguardo, invece, alle modifiche sul Durc di congruità, rilasciato sulla base della congruità della manodopera, finalizzata al controllo dell’incidenza della manodopera impiegata sul valore finale dell’opera, la Legge di conversione individua nel responsabile del progetto, per gli affidamenti pubblici e nel committente, per gli appalti privati, i soggetti demandati alla verifica.
I soggetti destinatari dell’obbligo di richiesta del certificato di congruità incorrono, in caso di omissione del citato adempimento, rispettivamente per gli affidamenti pubblici e per gli appalti privati, nell’incidenza negativa ai fini della valutazione delle performance e nella sanzione amministrativa (a carico del committente) da euro 1000 a euro 5000.
Nell’ottica di lotta al lavoro sommerso, per stigmatizzare le violazioni della normativa vigente e favorire il processo di regolarizzazione e adempimento, il Legislatore ha ricalibrato l’apparato sanzionatorio:
- in caso di omissione contributiva (mancato pagamento), se l’adempimento è effettuato spontaneamente entro 120 gg dalla scadenza, è prevista l’applicazione del tasso attuale del 4,5% senza maggiorazioni;
- in caso di evasione contributiva, lo spontaneo adempimento entro 12 mesi dalla scadenza prevede il pagamento di una obbligazione aggiuntiva pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di soli 5,5 punti (per il versamento effettuato entro 30 giorni dalla denuncia) oppure di 7,5 (per il versamento effettuato entro 90 giorni dalla denuncia);
- viene introdotto, inoltre, in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, il versamento della sanzione civile nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
Sotto alto profilo, si apprezza la creazione di una lista di conformità INL, consultabile sul sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno della quale vengono iscritti i datori di lavoro – previo assenso – ai quali sia stato rilasciato un certificato di verifica positiva relativamente ad accertamenti ispettivi, oppure sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In altri termini, il datore che non si sia reso autore di alcuna violazione negli ambiti oggetto dell’accertamento potrà beneficiare, in conseguenza dell’iscrizione nella lista, di una sorta di “immunità” per 12 mesi alle ulteriori verifiche ispettive da parte dell’Ispettorato, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
La Newsletter è proprietà di Studio Legale Carlo Pisani e Associati.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare: