A partire dal 12 gennaio 2025 entra in vigore la Legge n. 203 del 2024 (c.d. “Collegato lavoro 2025”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 e recante “Disposizioni in materia di lavoro” (il Disegno di legge n. 1264 è stato definitivamente approvato l’11 dicembre 2024 dal Senato).
Di seguito si riportano le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali, contratti a termine, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile, contratti misti, apprendistato, assenza ingiustificata, conciliazioni e pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge.
In materia di sicurezza sul lavoro, sono adottati eterogenei provvedimenti (art. 1):
- viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva; in tale sede, è data facoltà al medico competente di omettere la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore se attestati dalla cartella clinica;
- l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
- in ordine ad attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo a immissioni nocive, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’uso di tali locali all’INL, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
In tema di ammortizzatori sociali, l’art. 6 del “Collegato” sancisce che “Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività’ di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma”.
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine e di somministrazione, si individuano ulteriori categorie di lavoratori a tempo determinato o somministrati a tempo determinato (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni, somministrati assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato) non computabili ai fini del limite percentuale (30%) stabilito dall’art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2015 (art. 10, co. 1, lett. a), n. 2); è, inoltre, stabilito che in costanza di contratto a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore trovano comunque applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato pari a 24 mesi, ciò in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 31, comma 1, quinto e sesto periodo (art. 10, co. 1, lett. a), n. 1).
La Legge dispone all’art. 11 che “l’art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attivita’ stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
In relazione al lavoro a tempo determinato, si specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta per quelli con durata superiore a sei mesi ma inferiore a dodici (art. 13).
È, in aggiunta, predisposto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori, nonché le date di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile, entro cinque giorni dall’inizio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento che modifica la durata o la cessazione del periodo stesso (art. 14).
L’intervento legislativo ha anche accolto i c.d. “contratti misti”, all’art. 17 stabilisce che “La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo e’ calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. 2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro”.
Altra novità introdotta è la possibilità di trasformazione del contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”, non solo in “apprendistato professionalizzante”, ma anche in “apprendistato di alta formazione”, a seguito del conseguimento della qualifica o del diploma e previo aggiornamento del piano formativo individuale (art. 18).
Tra le diposizioni più dibattute, v’è la nuova disciplina in materia di assenza ingiustificata del lavoratore. L’ art. 19 del nuovo testo di legge, infatti, aggiunge il comma 7 bis all’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015, ove si prevede che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da’ comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Il “Collegato lavoro” introduce, ancora, la possibilità di svolgimento in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi dei procedimenti di conciliazione in materia lavoristica, la cui regolamentazione tecnica per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sarà adottata con successivo decreto ministeriale (art. 20).
Con l’obiettivo di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, si è data possibilità, a partire dal 1° gennaio 2025, del pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, distribuito su un massimo di 60 mensilità, termine notevolmente ampliativo rispetto alle 24 precedenti. La definizione dei requisiti, criteri e modalità del pagamento viene rinviata all’adozione di un successivo decreto ministeriale (art. 23).
La Newsletter è proprietà di Studio Legale Carlo Pisani e Associati.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare: