Entrerà in vigore il 20 marzo 2024 il D. Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, che istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
L’Autorità si occuperà, a partire dal 1° gennaio 2025, della tutela, attuazione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Si tratta di un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti scelti tra persone di notoria indipendenza e con specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il presidente ed i componenti del collegio durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta (art. 2).
L’Ufficio del Garante può avvalersi sia del personale dipendente di cui alla relativa dotazione organica sia di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità, che possono prestare la propria opera professionale anche a titolo gratuito, salva la possibilità del Garante di prevedere in ogni caso un eventuale compenso (art. 3).
Di seguito, si segnalano le sue funzioni più importanti (art. 4):
– vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
– contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto delle misure di accomodamento ragionevole;
– promuovere l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini;
– ricevere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità; all’esito della sua valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Garante esprime con delibera collegiale pareri motivati nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate oppure una proposta di accomodamento ragionevole;
– svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
– richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
– formulare raccomandazioni e pareri, con riguardo alle segnalazioni raccolte, alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
– promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, nonché rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
– assicurare la consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
– agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
– definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, nonché di modelli di accomodamento ragionevole.
– trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.
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