Carlo Pisani
Professore ordinario
Università di Roma “Tor Vergata”
in Labor n. 6/2024
SOMMARIO: 1. Principio di uguaglianza e necessaria diversificazione delle fatti- specie: i limiti tra sentenze additive e sconfinamenti del giudice delle leggi. – 2. La discutibile omologazione tra l’ingiustificatezza di un licenziamento per motivi economici e un licenziamento disciplinare in relazione alla potenzialità offensiva della dignità del lavoratore. – 3. La Confusione tra causa del negozio di recesso e suo presupposto di legittimità. – 4. L’omessa distinzione tra licenziamenti pretestuosi, o inventati di sana pianta, o fittiziamente autoqualificati dal datore e licenziamenti la cui illegittimità viene dichiarata solo a seguito dell’applicazione della regola dell’onere della prova stante l’incertezza degli esiti dell’accertamento processuale. – 5. Omessa distinzione tra regola di giustificazione e tipologia di sanzione in relazione alla riesumazione della reintegrazione in caso di sproporzionalità convenzionale tipizzata. – 6. La mancata distinzione tra un fatto insussistente o comunque lecito ed uno sussistente ed illecito.
Abstract: Il saggio analizza i principali snodi argomentativi delle due sentenze della Corte costituzionale n. 128 e 129, mettendo in luce le criticità che da esse emergono in termini di equiparazione tra fattispecie o situazioni differenti, invece omologate dal giudice delle leggi.
Abstract: The essay analyzes the main argumentative points of the two sentences of the Constitutional Court n. 128 and 129, highlighting the critical issues that emerge from them in terms of comparison between different cases or situations; instead, approved by the judge of the laws.