Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “(cd. DL PNRR-bis), ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, nonché per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro.
L’approccio del Legislatore è duplice: da un lato, promuovere i comportamenti virtuosi con il riconoscimento di benefici di vario genere; dall’altro, colpire le condotte illecite mediante sanzioni penali e/o amministrative.
Di seguito si riportano le principali novità:
Il Decreto introduce, innanzitutto, una parziale deroga all’art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006, e cioè la possibilità che i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola con il DURC, a condizione che queste ultime regolarizzino successivamente la loro posizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nel caso in cui l’inadempimento non venga sanato o non sia sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Altra novità, sempre in ottica promozionale, è la creazione di una “Lista di conformità INL”, consultabile tramite il sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ove sono iscritti, previo assenso, i datori di lavoro che non hanno compiuto irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’inserimento nella suddetta lista consente ai datori di lavoro di non essere sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
L’inserimento nella lista non è una assoluta immunità, poiché in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Venendo, poi, ai divieti e alle sanzioni, la prima novità da segnalare e che per gli appalti e la somministrazione, viene introdotto l’obbligo in capo agli appaltatori e ai somministratori di corrispondere al personale impiegato un trattamento economico che non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicata, in via maggioritaria, nel settore e nella zona dell’attività di riferimento.
Inoltre, con riguardo alla responsabilità per gli appalti irregolari e per la somministrazione fraudolenta, è stata introdotta, nel primo caso, una perseguibilità penale a carico dell’appaltatore e del committente, tramite l’irrogazione della pena dell’arresto fino ad un mese o con un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; nel secondo caso, invece, la pena può arrivare fino a tre mesi di arresto con ammenda di 100 euro per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di occupazione.
Ancora, i suddetti importi sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, la c.d. recidiva. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
In conclusione, la nuova disciplina sanzionatoria fa registrare, rispetto al regime precedente, un inasprimento del 20% delle pene pecuniarie.
Altro obbligo introdotto dal Decreto è quello che impone, dal 1° ottobre 2024, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), di dotarsi di una patente a punti per la sicurezza sul lavoro.
Si tratta dei cantieri, non in possesso di una certificazione Soa, in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X dello stesso Testo Unico come, a titolo esemplificativo e non tassativo: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento.
La patente è rilasciata, in formato digitale, previa verifica del possesso da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo dell’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf), dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.
La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni da cui scaturisca morte o inabilità.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro. L’impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.
Per far emergere il lavoro sommerso, è stato modificato l’apparato sanzionatorio in materia contributiva, già previsto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Più in particolare, la prima parte della disposizione rimane invariata rispetto a quella del 2000, richiamando il tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali; la novità è che, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dall’accertamento, in unica soluzione, spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (del 5,5%) non trova applicazione.
In ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di evasione contributiva, è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sempre nell’ambito della previsione dell’evasione, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di soli 5,5 punti rispetto ai 7,5 punti del sistema previgente.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In tal caso l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata prima rata.
In caso di situazione debitoria rilevata, invece, d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, viene aggiunto il versamento della sanzione civile nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento rateale subordinato al versamento della prima rata. È previsto inoltre che, in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate, venga applicata la sanzione nella misura ordinariamente applicabile ai casi di omissione o evasione contributiva, di cui sopra.
Sono, infine, previste riduzioni per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa.
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