Divieto di licenziamento per emergenza Covid e tipologie di giustificato motivo oggettivo
di Carlo Pisani
Professore ordinario di diritto del lavoro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
in Diritti Lavori Mercati, 2021, 1
Sommario: 1. Premessa di metodo, ovvero il richiamo alla concretezza. 2. Il blocco nel periodo del lockdown generalizzato. 3. Il mutato contesto nel post lockdown e il permanere del divieto di licenziamento. 4. Il razionale bilanciamento del divieto di licenziamento nel caso di soppressione del posto o di esuberi strettamente collegati alla emergenza sanitaria, “presumibilmente” non definitivi. 5. Dubbi di costituzionalità del divieto di licenziamenti per soppressione effettivamente definitiva del posto. 6. L’esclusione dal divieto dei licenziamenti per fatti inerenti alla persona del lavoratore mediante l’interpretazione costituzionalmente orientata. 7. L’interpretazione costituzionalmente orientata in ordine al regime sanzionatorio per la violazione del divieto.
Abstract
L’articolo esamina criticamente la normativa sul blocco dei licenziamenti, reiterata anche dopo il lockdown. Si evidenziano i profili di incostituzionalità nei casi di licenziamenti per soppressione del posto che prescinda totalmente dagli aspetti economici dell’emergenza sanitaria; i dubbi su un razionale bilanciamento tra il diritto di protezione sociale del lavoratore e quello di libertà economica del datore di lavoro, sorgono soprattutto di fronte al fatto che al lavoratore viene comunque garantito il reddito anche in caso di licenziamento, per cui il sacrificio del datore di lavoro non sembra indispensabile per la tutela del diritto sociale del lavoratore, nei casi in cui si tratti di un licenziamento basato sulla soppressione autenticamente definitiva di un posto di lavoro che non ha alcuna speranza di essere ripristinato anche dopo la pandemia. Questi problemi si acuiscono al cospetto dei licenziamenti motivati da fatti inerenti alla persona del lavoratore, che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria. L’articolo pertanto tenta di individuare alternative interpretative, costituzionalmente orientate, che consentano di escludere queste fattispecie dal blocco dei licenziamenti.
This article critically examines the legislation on the freezing of dismissals, which has been repeated even after the lockdown. It highlights the profiles of unconstitutionality in cases of dismissal due to the job suppression that is totally unrelated to the economic aspects of the health emergency. Doubts over a rational balance between the employee’s right to social protection and the employer’s right to economic freedom arise especially in view of the fact that the employee is guaranteed an income even in the event of dismissal – the sacrifice imposed on the freedom of the employer doesn’t seem so indispensable for the protection of the employee’s income, especially if the dismissal is due to a real suppression of the job that cannot be restored even after the pandemic. These problems intensify in the case of dismissals based on personal circumstances, that have nothing to do with the health emergency. This article therefore tries to identify some constitutionally oriented interpretative alternatives that would make it possible to exclude these cases from the freezing of dismissals.
Keywords
Blocco dei licenziamenti, lockdown, emergenza sanitaria, incostituzionalità.
Freezing of dismissals, lockdown, health emergency, unconstitutionality.