Con d.l. 26 novembre 2021, n. 172, a partire dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, ivi compresa la dose di richiamo, è esteso, oltre al personale sanitario, anche a tutto il restante personale che “svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” di cui all’art. 8 ter d.lgs. n. 502/92, e cioè: le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo o diurno per acuti, nonché di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica, strumentale e di laboratorio; le strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuo o diurno; per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostica svolte anche in favore di soggetti terzi.
Sono esentati da tale obbligo coloro che lavorano nelle strutture con contratti esterni, a meno che non siano operatori di interesse sanitario.
Tale vaccinazione costituisce altresì “requisito essenziale” per lo svolgimento delle suddette attività lavorative.
I responsabili delle strutture sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale obbligo, pena le sanzioni amministrative previste dal comma 6.
I suddetti responsabili delle strutture sono legittimati ad acquisire le informazioni della vaccinazione del loro personale anche mediante l’accesso alla piattaforma nazionale -DGC (prevista e regolata dal DPCM 17 giugno 2021, in particolare all’art. 11).
Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, il responsabile della struttura invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante: a) l’effettuazione della vaccinazione; b) oppure, l’attestazione medica relativa alla esenzione dalla vaccinazione “in caso di accertato pericolo per la salute”; c) ovvero, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile della struttura invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione comprovante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, i responsabili delle strutture “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”. Tale atto di accertamento dell’inadempimento “determina l’immediata sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari in ordine al rapporto di lavoro.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
L’adibizione ad altre mansioni anche diverse in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, è prevista solo per coloro che hanno il certificato di esenzione o differimento dall’obbligo vaccinale e non più quindi, come è stato fino ad ora, per gli operatori sanitari, anche per coloro che per scelta rifiutano il vaccino. Questa regola vale per tutti, sanitari e amministrativi.
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