È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Di seguito, le principali misure in materia di trattamenti di integrazione salariale, licenziamenti, NASpI, decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali, esonero contributivo in favore delle filiere agricole, contratto di rioccupazione, indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti, partite IVA, reddito di Emergenza (REM).
Trattamenti di integrazione salariale, licenziamenti
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, e cioè dal 26 maggio 2021, e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1).
Questa facoltà è attribuita a condizione che: a) il datore di lavoro non abbia già presentato domanda o non goda dei trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. n. 148/2015; b) abbia stipulato accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.
I datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (cfr. artt. 11 e 21 del D.lgs. n. 148/2015), sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3).
Per tali datori di lavoro opera il c.d. divieto di licenziamento, nel senso che è precluso l’avvio delle procedure collettive di riduzione di personale (artt. 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle relative procedure in corso (art. 7 della Legge n. 604/1966)
Il divieto di licenziamento individuale e collettivo non opera: a) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; b) nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; d) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5).
Il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39).
È stata consentita una proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, e cioè dal 26 maggio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1).
È stato stanziato un incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).
NASpI
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa la riduzione mensile del 3% che opera a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del contributo (cfr. art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, e cioè al 26 maggio 2021.
Allo stesso modo è sospesa la suddetta riduzione per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa.
Le riduzioni troveranno nuovamente applicazione dal 1° gennaio 2022 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio
È stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, e sarà fruibile, entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già godute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1);
Ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamento previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).
Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali
Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).
Esonero contributivo in favore delle filiere agricole
Alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).
Contratto di rioccupazione
Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1).
Ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5).
Condizioni per l’assunzione con il contratto di rioccupazione sono: a) la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo; b) l’insussistenza, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, da parte del datore di lavoro di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).
Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti
Sono state previste una serie di misure a tutela di particolari settori ovvero particolari categorie di professionisti:
- proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42);
- indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. (art. 44);
- reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità mediante la corresponsione di un’indennità (art. 37);
- ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti (art. 1);
- estesa al 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall’art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
- indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
- indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).
Partite IVA
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Infatti, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Reddito di Emergenza (REM)
Oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).
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