Il D.L. n. 1/2022 e s.m.i., ha previsto che, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, i lavoratori con età anagrafica pari o superiore al 50esimo anno di età, soggetti all’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione Verde Covid-19 – c.d. “Green Pass” – rafforzata, mentre non sarà più sufficiente il “Green Pass” ottenuto a seguito di tampone.
Tale obbligo si applica anche laddove il lavoratore compia il 50-esimo anno di età entro il 15 giugno 2022, a partire dal raggiungimento dei 50 anni di età.
Il “Green Pass” rafforzato viene emesso esclusivamente per:
- avvenuta vaccinazione anti SARS-Co-V-2 al termine del ciclo vaccinale primario;
- avvenuta somministrazione della dose di richiamo (c.d. “dose booster”), dopo il completamento del ciclo primario;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con cessazione dell’isolamento, in conformità alla normativa vigente;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la vaccinazione (sia Iº, che IIº, che eventuale IIIº dose).
Il datore di lavoro potrà adottare le procedure aziendali di verifica sul possesso del Green Pass rafforzato, ad esempio, utilizzando la voce “verifica rafforzata” dell’app “Verifica C-19” con richiesta di un documento di identità onde accertare l’età anagrafica.
Gli “over-50″ privi del “Green Pass” rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno erogate la retribuzione e qualsiasi altro compenso o emolumento ed il relativo periodo di assenza non sarà utile alla maturazione di alcun istituto contrattuale, economico e normativo;
La ripresa dell’attività lavorativa e la correlata erogazione della retribuzione saranno subordinate alla presentazione di un valido “Green Pass” rafforzato, da sottoporre al relativo controllo da parte dei soggetti incaricati.
Resta salva l’eccezione all’obbligo di possesso del “Green Pass” rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni che esibiscono specifica certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della salute e con le modalità previste dalla normativa in vigore.
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