La legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, ha recepito alcune proposte volte a rendere più efficaci i controlli relativi alla certificazione verde.
Consegna facoltativa della certificazione
La legge di conversione introduce la norma, sia per il settore privato che per quello pubblico, secondo cui “Al fine di semplificare e realizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dal controllo da parte dei rispettivi datori di lavoro” (art. 9 sexies, D.L. 52/21, introdotto dal D.L. n. 127/21, come modificato dall’art. 3 della legge di conversione n. 165/21).
Mentre fino a pochi giorni fa il datore non poteva “conservare” il dato risultante dalla certificazione verde, con la conseguente necessità del controllo quotidiano, ora, invece, il lavoratore può evitare di essere controllato per tutta la durata della validità del suo green pass.
In tal modo si dovrebbe ridurre la platea dei lavoratori da controllare, limitandola soltanto a quelli che non consegnano il proprio certificato, molto probabilmente perché non vaccinati, con l’ulteriore effetto positivo di evitare assembramenti e ritardi all’ingresso dei luoghi di lavoro.
Purtroppo la norma non è scritta in modo lineare in quanto si riferisce solo alla “certificazione verde” e non anche alla certificazione di vaccinazione. Si pone quindi il problema derivante dal fatto che la conoscibilità di quest’ultima non deriva automaticamente dall’acquisizione della prima.
Infatti, se il green pass rimane valido alla scansione dopo due giorni, ciò consente al datore di lavoro di venire indirettamente a conoscenza dell’avvenuta vaccinazione del dipendente, potendo quindi non sottoporlo più a controllo. Per come è formulata la norma, il datore però non ha la certezza del termine di durata della validità della certificazione vaccinale, poiché la sua informazione è induttiva e non diretta.
Per evitare anche queste certificazioni, si potrebbe interpretare il riferimento alla certificazione come comprensivo anche del certificato di vaccinazione, certo forzando il tenore letterale, ma privilegiando la finalità di “semplificare e razionalizzare” i controlli, anche per raccordarla meglio con la previsione espressa riguardante l’esonero dal controllare per “tutta la durata della relativa validità”, durata quindi che il datore è legittimato ad acquisire.
In ogni caso il provvedimento, pur con le suddette “timidezze” -derivanti da una maggioranza di Governo composita-, tuttavia ha anche il pregio, tra l’altro, di superare, condivisibilmente, l’eccessiva rigidità, sopra criticata, della posizione interpretativa del Garante laddove ritiene che, neppure nella presente situazione di emergenza e neppure con il consenso del lavoratore, il datore potrebbe acquisire tale informazione. Oltretutto, anche volendo prescindere dal pur decisivo elemento costituito dall’emergenza, l’interpretazione del garante si fonda su una eccessiva valorizzazione del “considerando” del GDPR, che parrebbe introdurre una presunzione legale di consenso non liberamente prestata dal lavoratore (n. 43), quando invece l’art. 7 è più sfumato giacché apre comunque ad una valutazione di questo aspetto nel mentre l’art. 9, lett. a), sempre del GDPR, prevede che il divieto del trattamento dei dati personali non si applica, tra le altre ipotesi, proprio nel caso in cui l’interessato abbia prestato il proprio consenso, oltre le altre ipotesi che si sono previste nella lettera b) ed h) del medesimo articolo.
Obbligo di informativa sulle modalità operative di svolgimento delle verifiche
Inoltre, non solo per il settore pubblico, la legge di conversione ha previsto che i datori di lavoro forniscano “idonea” informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la “predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate” per la suddetta possibilità di verifica. Si tratterà essenzialmente dell’informazione di come procedere alla “consegna” della certificazione verde, sempre al fine di rendere più snelli i controlli e incentivare il lavoratore ad aderire a questa possibilità.
Discutibile è invece non aver stabilito, questa volta per tutti, che la scadenza della validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non da luogo alle sanzioni previste e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Infine, la norma non precisa quali rappresentanze sindacali debbano essere destinatarie dell’informativa. Nel dubbio, sarebbe opportuno trasmettere la suddetta informativa anche alle OO.SS. territoriali, tanto più ove in azienda non siano costituite RSA o RSU.
Somministrazione
La legge di conversione prevede che «per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni (circa il possesso del green pass) compete all’utilizzatore» fermo l’«onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni».
Imprese con meno di 15 dipendenti
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. Viene altresì precisato che i dieci giorni entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso, in quanto privo del greenpass, debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi e, in secondo luogo, che la sostituzione sia rinnovabile anche più volte, purché entro il 31 dicembre 2021, attuale data limite dello stato di emergenza.
Scadenza del green pass
Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19, in corso di prestazione lavorativa, non darà luogo ad alcuna sanzione. Tuttavia, viene specificato dalla norma, che la permanenza in azienda del lavoratore a cui scade il green pass durante l’orario di lavoro è ammissibile e tollerata solo per il periodo di tempo necessario per far sì che possa concludersi il turno di lavoro.
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