È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2023 n. 153, la Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro.
Di seguito si segnalano le modifiche più rilevanti.
Disciplina del contratto di lavoro a termine e somministrazione.
Il contratto a termine può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi 12 mesi. Dopo i primi 12 mesi, deve invece ricorrere una delle seguenti causali:
– esigenze previste dai contratti collettivi;
– in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti;
– in sostituzione di altri lavoratori.
Ai fini del computo dei 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 (art. 24, commi 1- 1 ter).
Quanto al contratto di somministrazione, dal 4 luglio 2023 sono esclusi, dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato presso lo stesso utilizzatore, i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, i soggetti in mobilità, i disoccupati o lavoratori in cassa integrazione da almeno sei mesi e infine i lavoratori molto svantaggiati. (art. 24, comma 1 – quater).
Obblighi informativi.
A seguito di modifiche al c.d. Decreto Trasparenza, l’obbligo di comunicazione di alcune informazioni al lavoratore può essere assolto con l’indicazione del solo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le relative materie. Inoltre, per semplificare i suddetti adempimenti, è previsto che il datore di lavoro consegni o a metta a disposizione del personale, anche tramite pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro (art. 26).
Lavoro agile.
Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. n. 221/2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli (art. 28-bis).
Fino al 31 dicembre 2023, è prorogato il diritto di soggetti fragili e lavoratori genitori di figli under 14 di richiedere che la prestazione di lavoro venga svolta in modalità di lavoro agile.
È prorogata altresì la possibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni utilizzando gli strumenti informatici nella sua disponibilità (art. 42, comma 3-bis).
Prestazioni occasionali.
Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, è elevato a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto ai prestatori occasionali utilizzati.
Gli utilizzatori che operano nei suddetti settori e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato possono ricorrere a contratti di lavoro occasionale (art. 37).
Assegno di inclusione.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’assegno di inclusione, inteso come misura economica e di inclusione sociale e professionale, in favore dei nuclei famigliari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne, o di almeno 60 anni, o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. (art. 2)
Quanto alla compatibilità di offerte di lavoro con l’assegno di inclusione, in caso di contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione, l’offerta non può essere rifiutata se il luogo di lavoro si trova a non più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o è raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta può essere rifiutata al ricorrere delle suddette condizioni; diversamente, va accettata (art. 9, commi 1-1-bis).
Tra le misure di inclusione, resta salva la decorrenza dal 1° settembre 2023 del supporto per la formazione e il lavoro, e fino al 31 dicembre 2023 della disciplina transitoria relativa alle modalità e tempi di fruizione del reddito di cittadinanza.
Salute e sicurezza sul lavoro.
Sono state introdotte misure in tema di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, tra cui l’esclusione, in occasione della visita medica preventiva, dell’obbligo del medico competente di richiedere al lavoratore l’esibizione della copia della cartella sanitaria e di rischi rilasciata dal precedente datore, se la cartella è oggettivamente non reperibile (art. 14).
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.
Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga ai limiti di durata ordinaria, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
Incentivi all’occupazione giovanile.
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, su domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET) e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
In caso di cumulo con altri esoneri, l’incentivo è garantito nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (art. 27).
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani di età inferiore ai 35 anni con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, è istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le assunzioni tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.
Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo e non possono considerarsi sufficienti a adottare decisioni operative o l’assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l’espressione di un parere professionale.
La Newsletter è proprietà di Studio Legale Carlo Pisani e Associati.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare: