Il “bancario pistolero”: il licenziamento per fatti extralavorativi di rilevanza penale
di Carlo Pisani
Professore ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 7 Giugno 2014
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
4 dicembre 2013, n. 27129 – Pres. Vidiri – Est. Balestieri – P.M. Servello (concl. conf.) – S.p.A. (Conf., Appello Reggio Calabria, 24 ottobre 2010)
Licenziamento – Licenziamento individuale – Reato per fatti extralavorativi – Giusta causa – Sussiste.
Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del cassiere di banca che nella vita privata, per diverbio del fratello con altro soggetto, raggiunga la casa di quest’ultimo colpendola con colpi di arma da fuoco, e ferendo peraltro la vittima, pur nella convinzione che nella abitazione non vi fosse nessuno, essendo irrilevante, in tal caso, che il dipendente rimanga professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni.
Sommario: 1. – Il caso. – 2. Il contenuto della giusta causa nel sistema della necessaria giustificazione del licenziamento. – 3. L’esclusione della automatica giustificazione del licenziamento in caso di condotta extralavorativa penalmente rilevante. – 4. Il giustificato motivo oggettivo per fatti inerenti alla persona del lavoratore: il nesso di causalità con le ragioni aziendali.
1. – Il caso. – Le parole di un ritornello di una famosa canzone di Lucio Battisti, rivolte ad una ragazza che ne combinava di tutti i colori (ad es. “la tua veste colore di fuoco era molto bella, però troppo a lungo sul campanile sventolò”), recitano “di solito così non si fa”.
Anche nel caso deciso dalla sentenza in commento si può affermare che, se ti offendono un fratello di solito non si va davanti all’abitazione di chi lo ha insultato sparando colpi di pistola verso le sue finestre, sia pure nella convinzione che nella casa non vi sia nessuno.
“Di solito così non si fa”, siamo d’accordo. Siamo meno d’accordo con la motivazione che la Suprema Corte ha fornito per argomentare la giustificazione del licenziamento basato su questo fatto, commesso dal bancario con mansioni di cassiere.
Afferma, infatti, la Corte che non è possibile che una Banca “sia costretta a mantenere tra i suoi dipendenti cassieri un lavoratore che per un diverbio del fratello con altro soggetto, raggiunga la casa di quest’ultimo colpendola con colpi di arma da fuoco e ferendo peraltro la vittima … I fatti risultano, come affermati dal giudice di merito, assai gravi, concretando gli estremi di cui all’art. 2119 cod. civ., per i quali non assume rilievo la circostanza che il lavoratore rimanga professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni; diversamente ragionando qualunque delitto commesso al di fuori dell’ambiente lavorativo non consentirebbe il licenziamento.”