Il “costo” in termini di incertezza delle norme inderogabili a precetto generico
Prof. Carlo PISANI
Professore ordinario dell’Università di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 20 aprile 2015
1. Mi chiedo se in questo nostro Paese, pieno di debiti e di disoccupati, che nel 2013 ha avuto il 54% di incremento della disoccupazione giovanile, il record di fallimenti, 54 al giorno; in cui hanno chiuso 330 imprese artigiane al giorno; mi chiedo, dunque, se in questa situazione possiamo ancora permetterci il lusso che gli aspetti più delicati del rapporto di lavoro siano regolati esclusivamente da norme generali.
Qui mi riferisco alle norme generali, alle norme elastiche, a quelle vaghe, ecc.; parlo di giusta causa, di giustificato motivo soggettivo, di equivalenza, ecc; invece le clausole generali in senso tradizionale sono buona fede e correttezza; la confusione l’ha fatta l’art. 30, comma 1 della legge n. 183/2010, laddove usa il termine “clausole generali”, mentre doveva esprimersi in termini di norme generali. Pertanto io voglio soffermarmi sulle norme generali che regolano importanti aspetti del rapporto di lavoro e sappiamo quali sono.