RIFORMA DELLA MOBILITÀ ORIZZONTALE E SUA IMMEDIATA APPLICABILITÀ
Prof. Carlo Pisani
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 20 Novembre 2015
Trib. Roma, 30 settembre 2015 n. 8195, est. sordi, Pitta c. Fondazione Enpam
Mutamento di mansioni – Nuova disciplina della mobilità orizzontale – Equivalenza – Abolizione – Mutamenti disposti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e ancora in corso – Applicabilità della riforma dal 25 giugno 2015
La nuova disciplina della mobilità orizzontale, prevista dal nuovo testo dell’art. 2103 cod. civ., come novellato dall’art. 3, comma 1, d. lgs. 81/2015 – che ha abolito la regola dell’equivalenza per cui non si deve più accertare la coerenza delle nuove mansioni con la specifica professionalità del dipendente, ma soltanto la loro appartenenza allo stesso livello di inquadramento delle precedenti -, si applica anche ai mutamenti di mansioni disposti anteriormente all’entrata in vigore della riforma ed in atto alla data del 25 giugno 2015, in quanto il demansionamento è un illecito che si rinnova di giorno in giorno; ne consegue – essendo assenti disposizioni di diritto transitorio – l’applicazione della disciplina legislativa in quel momento vigente, sicché l’assegnazione alle medesime mansioni, ritenuta illegittima alla stregua della precedente disciplina, può diventare invece legittima dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2103 cod. civ.
1. La prima sentenza, a quanto consta, sulla riforma dell’art. 2103 cod. civ., introdotta dall’art. 3 del d. lgs. n. 81/2015, ha giustamente affermato che, alla luce della nuova disciplina, non è più necessario accertare che “le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente”; a differenza di quanto avveniva in passato, è ora sufficiente la loro riconducibilità al medesimo livello di inquadramento e alla medesima categoria legale delle precedenti.
Sicché, a partire dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del nuovo testo, il giudice non deve operare più alcun giudizio di “equivalenza” tra le mansioni precedenti e quelle a cui viene adibito il lavoratore, poiché tale regola, da tale data, non esiste più nel rapporto di lavoro privato.