LE TUTELE ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIE PER LE TARDIVITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
a cura di Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 21 luglio 2017
1. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Contestazione disciplinare tardiva – Individuazione della sanzione applicabile – Due orientamenti contrastanti nella sezione lavoro – Rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La Corte rimette al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza inerente la natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di contestazione tardiva secondo il sistema dell’art. 18 legge n. 300/70, così come innovato dalla legge n. 92/2012, essendo emersi due orientamenti contrastanti: a) l’uno che ritiene che la tardività né della contestazione, né del licenziamento, collocandosi sul diverso piano di conformazione al principio generale di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, non attinga sotto alcun profilo all’insussistenza del fatto contestato; b) l’altro orientamento, secondo cui la contestazione intempestiva, indipendentemente dalla sussistenza della condotta, dimostrando la volontà del datore di lavoro di prosecuzione del rapporto, comporta un mutamento di valutazione di gravità della condotta da parte del datore di lavoro che ha subito tale condotta in un momento successivo a quello in cui era stata invece manifestato con disinteresse per l’inadempimento ed un interesse invece alla prosecuzione del rapporto.
21 aprile 2017, n. 10159 (ordinanza interlocutoria) – Pres. Napoletano – Rel. Curcio Negri – P.M. Finocchi Gersi
2. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Contestazione disciplinare tardiva – Illegittimità del licenziamento – Equiparazione al fatto insussistente – Applicabilità della tutela reale.
Un fatto non tempestivamente contestato ex art. 7 st. lav., non può che essere considerato “insussistente” trattandosi di una violazione formale o procedurale a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce l’accertamento del fatto. L’insussistenza del fatto contestato a maggior ragione non può che riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato abnormemente, in aperta violazione dell’art. 7.
31 gennaio 2017, n. 2513 – Pres. Nobile – Rel. Bronzini – P.M. Cerroni (concl. diff.)
(Conferma App. Roma 18 giugno 2015)
3. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Tardività della contestazione – Disciplinare e del licenziamento – Vizio procedimentale – Applicabilità della tutela indennitaria.
Il difetto di tempestività tanto della contestazione quanto, rispetto a questa, del provvedimento espulsivo, una volta esclusa la rilevanza quale elemento sintomatico di una volontà del datore di lavoro abdicativa della reazione disciplinare e dello stesso potere di recesso (a cui sarebbe conseguente l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui al co. 4), va circoscritto nell’ambito del vizio procedurale, con conseguente applicazione del co. 6 dell’art. 18 st. lav.
26 agosto 2016, n. 17371 – Pres. Di Cerbo – Est. De Marinis – P.M. Saularenzo (concl. diff.)
(Conferma App. Salerno 25 febbraio 2015)
4. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Tardività del licenziamento – Violazione del termine previsto dal contratto collettivo – Applicazione dell’art. 18, co. 6, st. lav.
Il difetto del requisito della tempestività del licenziamento disciplinare è significativo della volontà del datore di lavoro di accettare le giustificazioni del lavoratore o comunque di valutare la condotta del lavoratore come non di gravità tale da legittimate il licenziamento. Il carattere della tempestività può poi tradursi, più puntualmente, in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva che è abilitata ad introdurre un termine perentorio per l’esercizio del potere disciplinare, che va a schermare il canone (meno preciso) della tempestività dell’adozione del procedimento disciplinare. Tuttavia, nel regime delle tutele graduate dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la violazione della previsione della contrattazione collettiva che preveda un termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/70, con conseguente operatività del co. 6 dell’art. 18 st. lav.
16 agosto 2016, n. 17113 – Pres. Di Cerbo – Est. Amendola – P.M. Mastroberardino (concl. diff.)
(Cassa con rinvio Corte d’Appello Caltanissetta 6 febbraio 2015)
5. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO
Licenziamento individuale – Tardività della contestazione dell’addebito – Causa di inefficacia del licenziamento – Applicabilità della tutela indennitaria.
Il principio della necessaria immediatezza della contestazione ha lo scopo di garantire la possibilità di un’utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, l’effettività del contraddittorio, nonché la certezza dei rapporti giuridici nel contesto dell’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza, con la conseguenza che la mancanza di immediatezza della contestazione costituisce autonoma causa di inefficacia del licenziamento. Tuttavia tale causa di illegittimità non rientra nell’ambito previsionale dell’art. 18, co. 4, né in nessun’altra delle ipotesi contemplate in tale articolo che prevedono, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria, anche la condanna della parte datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Pertanto la tutela prestata è limitata al pagamento di un’indennità risarcitoria tra un minimo ed un massimo dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui determinazione è demandata al Giudice del rinvio implicando una valutazione di merito.
9 luglio 2015, n. 14324 – Pres. Roselli – Est. Bandini – P.M. Mastrobernardino (concl. diff.)
(Cassa con rinvio App. Napoli, 15 aprile 2014).
La Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della “natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di contestazione tardiva di addebito”, al fine di individuare la sanzione applicabile in base al nuovo art. 18 Stat. lav.
In realtà dalla complessiva motivazione dell’ordinanza è agevole desumere che la rimessione alle Sezioni Unite investa inevitabilmente l’individuazione delle sanzioni applicabili anche all’ipotesi della tardività del solo atto di licenziamento disciplinare rispetto ad una contestazione dell’addebito tempestiva, nonché della tardività in violazione degli eventuali termini previsti dal contratto collettivo sia in riferimento alla contestazione che al licenziamento.
Inoltre è auspicabile, per esigenze di coerente complessiva ricostruzione sistematica della materia, oltre che per quelle sempre pressanti di certezza del diritto, che le Sezioni Unite si pronuncino anche, più in generale, sulla sanzione applicabile alle altre violazioni del procedimento di cui all’art. 7 Stat. lav., come sembra suggerire la stessa motivazione dell’ordinanza laddove cita una recente sentenza della Corte che ha ritenuto di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4, anziché quella indennitaria debole di cui al comma 6, anche alla fattispecie del difetto di contestazione di addebiti[1]. Tanto più è avvertita questa esigenza di certezza in considerazione del serpeggiare, specie tra i giudici di merito, di interpretazioni tendenzialmente abrogatrici del comma 6 dell’art. 18 Stat. lav.[2]
L’ordinanza di rimessione correttamente ritiene preliminarmente necessario chiarire la natura giuridica del vizio di tardività per poi individuare la sanzione.
In effetti la tardività può venire in rilievo sia sotto l’aspetto dell’ingiustificatezza del licenziamento sia come vizio procedimentale[3].
Mentre per il secondo aspetto non dovrebbero sorgere dubbi sulla sanzione applicabile, che è quella di cui al comma 6, in giurisprudenza sono emerse incertezze sia in ordine alla distinzione tra tardività-ingiustificatezza e tardività-vizio procedimentale, sia per quanto attiene alla sanzione da applicare alla tardività-ingiustificatezza, se quella di cui al comma 4 o quella di cui al comma 5.
[1] Cass. 14 dicembre 2016, n. 25745.
[2] Per l’applicazione del comma 4, alla tardività, Trib. Milano, 1° luglio 2016, in Guida al lav., 2017, 63; per l’applicazione della reintegra al vizio di genericità della contestazione, Corte Appello Milano, 24 febbraio 2015, n. 190, in Guida al lav., 2015, n. 40, 58; contra, per l’applicazione del comma 6, Trib. Teramo, 23 settembre 2013, in Guida al lav., 2012, 46 e Trib. Biella, 17 settembre 2013, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, 806; contra, per