È stata pubblicata in data 28 febbraio 2024, la Legge n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Decreto Milleproroghe), che ha disposto in materia di lavoro la proroga di alcuni termini in scadenza per rispondere alle esigenze di lavoratori e imprese, nonché l’introduzione di nuove disposizioni.
Di seguito le principali novità.
- Proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino una durata del contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, entro il limite massimo di 24 mesi.
- Estensione del periodo di validità del contributo all’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni già previsto dall’art. 28 del D.L. 48/2023. In particolare, vengono ricomprese tutte le assunzioni avvenute tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 effettuate da enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al registro unico nazionale del terzo settore, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.
- Esenzione dal pagamento dell’Irpef relativamente agli anni 2024-2025 per i redditi da lavoro degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola diversi dalle società agricole che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della l. 296/2006. In particolare, i redditi fino a 10mila euro non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef; i redditi dominicali e agrari compresi tra 10mila e 15mila euro, invece, concorreranno nella misura del 50 per cento. Nessuna riduzione per i redditi oltre i 15mila euro, che concorreranno per l’intero.
- È prevista, fino al 30 giugno 2024, la possibilità di scegliere di mantenere il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo per tutti gli istruttori degli impianti e dei circoli sportivi, i direttori tecnici, e gli istruttori delle società sportive di cui ai punti n. 20 (impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Sospensione, fino al 31 dicembre 2024, dei termini prescrizionali relativi al versamento delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, relativamente ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, viene estesa al 31 dicembre 2024, anche la sospensione dei termini di prescrizione per il mancato versamento da parte delle pubbliche amministrazioni delle contribuzioni previdenziali inerenti alla Gestione separata dell’INPS, relativamente ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. In entrambe le ipotesi sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
- Possibilità, fino al 31 dicembre 2025, per i dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di richiedere di essere trattenuti in servizio fino ai 72 anni. Inoltre, entro la medesima data, le aziende del SSN, il Ministero della salute e le università possono riammettere in servizio, su domanda, il personale già collocato in quiescenza a partire dal 1° settembre 2023 e che non abbia ancora compiuto i 72 anni di età, purché siano rispettati i limiti connessi alle assunzioni e sia stato esercitato il diritto di opzione tra il mantenimento del trattamento previdenziale e l’erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico. Tuttavia, tale personale non potrà mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
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