I LIMITI AL MUTAMENTO DELLE MANSIONI, L’AUTONOMIA COLLETTIVA E LA FORMAZIONE
Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in AA. VV. “Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statuario”, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro – AIDLASS, Napoli 16-17 giugno 2016, Giuffrè Editore, Milano, 2018.
Il saggio esamina la nuova disciplina legale dei limiti al mutameto delle mansioni, estendendo l’analisi anche al nuovo ruolo al quale è chiamata l’autonomia collettiva in virtù del rinvio previsto dal 1° comma del nuovo art. 2103.
Viene infine approfondita la funzione che svolgerà la formazione nell’ambito della nuova disciplina, quale misura di protezione legale inderogabile a favore del lavoratore.
1. Intendo soffermarmi sul comma 1 del 2103 cod. civ., nuovo testo, perché secondo me è una norma particolarmente attinente al tema del nostro Convegno (legge e contrattazione collettiva), in quanto, con modifica di tecnica legislativa, il legislatore ha tolto dalla norma inderogabile a precetto generico il controllo sui limiti alla mobilità orizzontale per affidarli all’autonomia collettiva per mezzo di un istituto di questa e cioè il sistema di inquadramento
Gli aspetti dommatici di riflesso sull’oggetto del contratto di questa norma appaiono questioni astratte, in quanto, se è vero che si tratta di capire dove finisce il potere direttivo e dove comincia lo jus variandi, come diceva Giugni, però alla fine sempre un potere rimane. Secondo me la questione non è cambiata rispetto all’equivalenza. Prima da alcuni si sosteneva che l’equivalenza era una norma determinativa dell’oggetto del contratto, per poi affermare che non esisteva più lo jus variandi e che era diventato tutto potere direttivo. Io ho sempre criticato questa tesi perché la vicenda modificativa dei contenuti dell’oggetto dell’obbligazione di lavorare c’è, è una realtà, non la si può cancellare con una fictio iuris, ovvero riconducendo al momento genetico tutti i fenomeni modificativi che si susseguono in un rapporto di durata.
2. Quindi, andiamo alla sostanza delle cose: dai primi commenti è emerso che si fronteggiano due tesi: una è quella più affezionata al binomio norma inderogabile generica/giudice; l’altra più a favore della devoluzione flessibile al contratto collettivo.
Naturalmente io sono cresciuto, mi sono “imbevuto” di questa seconda, e non poteva essere diversamente avendo avuto come maestro Gino Giugni il quale è stato uno dei più convinti fautori di questo modello in quanto più adatto per contemperare e per assicurare equilibri che la norma generale per forza di cose non può garantire.
A me pare che nelle critiche a questa norma si sia messo in discussione anche questo modello. Al riguardo mi richiamo ad una proposta di Gino Giugni del 1982 in cui proponeva di modificare quella che era una delle sue norme e cioè l’art. 13 Stat. lav., proprio dando maggiore spazio all’autonomia collettiva.