LA CORTE COSTITUZIONALE E L’INDENNITA’ PER IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO: L’INCERTEZZA DEL DIRITTO ‘LIQUIDO’
Carlo Pisani, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Roma “Tor Vergata”
in Massimario Di Giurisprudenza Del Lavoro, 2018
LA CORTE COSTITUZIONALE E L’INDENNITÀ PER IL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO: L’INCERTEZZA DEL DIRITTO ‘LIQUIDO’
L’articolo passa in rassegna i principali problemi aperti dalla sentenza della Corte cost. n. 194/2018; si è criticata la assimilazione integrale operata dalla Consulta dell’indennità prevista per il licenziamento ingiustificato con il risarcimento in senso proprio; si è dubitato dell’altro assunto della sentenza secondo cui sarebbe costituzionalmente obbligata la discrezionalità del giudice al fine del risarcimento adeguato del danno; si ė evidenziata l’incertezza in ordine alla mancata indicazioni dei criteri per la determinazione dell’indennità nel dispositivo della sentenza, alla quale può ovviare solo parzialmente il riferimento contenuto nella motivazione agli artt. 8, legge n. 604/1966 e 18, comma 5, Stat. lav.; questa incertezza si riflette anche sulla difficoltà del controllo in cassazione in ordine alla scelta e alla gerarchia dei criteri per la determinazione dell’indennità operata dal giudice di merito; si sono pertanto avanzate proposte per un intervento del legislatore che colmi le suddette lacune, privilegiando il criterio dell’anzianità quantomeno per l’attribuzione delle soglie più alte.
* Il presente saggio è destinato agli Studi in onore del Prof. Roberto Pessi.
PAROLE CHIAVE: licenziamento – contratto a tutele crescenti – jobs act – Corte Costituzionale – licenziamento ingiustificato – art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 – inadeguatezza del ristoro – discrezionalità del giudice
THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE ALLOWANCE FOR UNJUSTIFIED DISMISSAL: THE UNCERTAINTY OF ‘LIQUID LAW’
This article examines the main problems raised by the judgment n. 194/2018 of the Italian Constitutional Court; the full assimilation, made by the Committee, between the compensation for unjustified dismissal and the standard compensation for damages (as such), has been criticized; there are also doubts about the assumption of the judgment, according to which the discretion of the Employment Tribunal, in order to determine an adequate compensation for damages, would be guaranteed by the Italian Constitution; furthermore, this work highlights the uncertainty generated by the judgment, because of the absence of any criteria for determining the compensation, only partially avoided by art. 8 of Italian Law n. 604/1966 and art. 18, par. 5, of Italian Law n. 300/1970; such uncertainty causes also difficulties on the control that the Italian Supreme Court of Cassation is supposed to carry out on the choices, made by the judges of merit, on the hierarchy of criteria for determining the compensation; therefore, this article brings forward proposals, for the Italian Government, to fill the above-mentioned gaps, by favoring the criteria of length of service, at least for the assignment of the highest thresholds.
Keywords: Dismissal – employees’rising protection – Jobs Act – Constitutional Court – quantification and criteria for calculating the compensation for unjustified dismissal – art. 3 of Legislative Decree n. 23/2015 – insufficient protection – limitation of Judges’discretion.
SOMMARIO:
1. La nuova norma e la legittimità costituzionale della soglia minima dell’indennità – 2. La specialità dell’indennità rispetto al risarcimento del danno in senso proprio, ignorata dalla Corte – 3. È costituzionalmente obbligata la discrezionalità del giudice ai fini della determinazione del risarcimento “adeguato”? – 4. La scomparsa dei criteri per la determinazione dell’indennità nel dispositivo della sentenza – 5. L’incertezza sulla gerarchia, sulla “pesatura” e sul concorso dei singoli criteri ricavabili in via interpretativa e la rilevanza dell’anzianità – 6. L’onere della prova, la motivazione e la censurabilità in Cassazione – 7. La certezza del diritto dimenticata dalla Corte, il diritto “liquido” e il ritorno al potenziamento del ruolo giudiziario – 8. La dissuasione da incertezza del diritto: ovvero troppa certezza nuocerebbe alla deterrenza – 9. La necessità di un nuovo intervento del legislatore – NOTE