Tutela Inail e rifiuto del vaccino anti Covid-19 del personale infermieristico poi contagiato
Carlo Pisani
Professore ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Guida al Lavoro – Numero 12 – 12 marzo 2021
L’Inail ha affermato che deve essere riconosciuta la tutela assicurativa prevista per l’infortunio sul lavoro anche al personale infermieristico, in servizio presso un Ospedale, che non abbia aderito alla profilassi vaccinale e poi abbia contratto il Covid
Inail, Nota 1° marzo 2021
L’Inail, nel motivare la decisione del 1° marzo 2021, in primo luogo, richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il comportamento colposo del lavoratore non implica di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione per gli infortuni. Poi però l’Istituto sente il dovere di precisare che in materia non sarebbe rinvenibile un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore, senza peraltro distinguere le mansioni più a rischio contagio dalle altre. Questa precisazione appare superflua, se è vero che la colpa del lavoratore è irrilevante ai fini della configurabilità dell “occasione di lavoro”, presupposto dell’infortunio; si tratta dunque di una sorta di “obiter dictum”, oltretutto opinabile alla luce delle opinioni che stanno emergendo dall’intensissimo dibattito dottrinale, in cui invece si tende, per le mansioni ad alto rischio di contagio, come quelle degli infermieri in una struttura ospedaliera, a configurare la vaccinazione, a seconda delle fattispecie, un onere per il lavoratore, rilevante ai fini della inidoneità specifica alla mansione[1], ma anche un obbligo preparatorio o di protezione[2]. In argomento capita frequentemente che si finisca per confondere l’ipotesi di infortuni dovuti a colpa, più o meno grave, del lavoratore, con ipotesi di “rischio elettivo”. Ma è proprio quest’ultimo l’aspetto cruciale del parere Inail, ed è qui che si annidano le perplessità, laddove l’Istituto nega che possa configurarsi, nel comportamento dell’infermiere che rifiuta il vaccino, la fattispecie del rischio elettivo, che, per costante giurisprudenza, esclude l’applicabilità della tutela prevista per gli infortuni sul lavoro. Ad avviso dell’Inail la suddetta fattispecie non ricorrerebbe in quanto, in questi casi, “il rischio contagio non è certamente voluto dal lavoratore”, né il lavoratore si porrebbe “in una situazione di fatto che l’ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l’attività lavorativa”, e neppure sarebbe ipotizzabile l’altro requisito del rischio elettivo consistente in un “comportamento volontario volto a soddisfare esigenze meramente personali”.
[1] C. Cester, in “Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro”, in LABOR- Il lavoro nel diritto, 2021; A. De Matteis, “Art. 32 della Costituzione: diritti e doveri in tema di vaccinazione anti-Covid”, in Conversazioni sul lavoro a distanza, 2 febbraio 2021; C. Pisani, “Emergenza Corona Virus, rifiuto del vaccino e licenziamento”, in Guida al Lav. n.3/21, pp. 13-18. [2] P. Ichino, “Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto privato,”, in LavoroDirittiEuropa, n.1,2021; R.Riverso, “L’obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà”, in Conversazioni sul lavoro, !8 gennaio 2012;V: Ferrante, “Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro,” in labor.Il lavoro nel diritto.