Il Decreto Fiscale del 21 ottobre 2021, n. 146, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, ha introdotto misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro.
Ammortizzatori sociali e licenziamenti
Più in particolare, l’art. 11, a proposito di ammortizzatori sociali, ha previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, rispetto ai lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario FIS e di CIG in deroga per una durata massima di 13 settimane comprese nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, che saranno concesse a condizione che siano stati completamente autorizzati, e che siano già decorsi, i precedenti periodi di ammortizzatori sociali COVID-19 richiesti in virtù della previgente normativa.
Inoltre, i soli datori di lavoro del settore dell’industria tessile e della conciatura, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, possono richiedere, anch’essi rispetto ai soli lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, la CIGO per un periodo massimo di 9 settimane collocate tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Questi ammortizzatori sono concessi nel limite di un definito budget di spesa, raggiunto il quale l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.
Come in passato, per i fruitori del trattamento di integrazione salariale continuano ad essere vietati i licenziamenti collettivi e i licenziamenti individuali per motivo oggettivo, fatte salve alcune eccezioni quali la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa in cui non vi sia alcuna cessione del complesso di beni o attività che possano essere configurate come trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda; in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto; di fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa, tra le quali però non figura più l’ipotesi del cambio d’appalto.
Congedi parentali straordinari
L’art. 9 del suddetto decreto, in tema di congedi parentali straordinari, ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 16 o, indipendentemente dall’età, di figli con disabilità grave ex Legge n. 104/1992, può astenersi dal lavoro alternativamente all’altro genitore per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, nonché della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dai figli disabili; o dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio o della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Qualora il figlio abbia meno di 14 anni il genitore lavoratore dipendente ha altresì diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione ed all’accredito nel relativo periodo della contribuzione figurativa. Inoltre gli eventuali periodi di congedo parentale tipicamente previsti dal c.d. Testo Unico Maternità già fruiti a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto, a fronte di domanda del lavoratore, possono essere convertiti in congedo straordinario Covid-19.
Una novità prevista da questo decreto sta nel fatto che la norma non subordina il congedo alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working; pertanto il lavoratore potrà richiedere il congedo senza la previa verifica circa la compatibilità dell’attività lavorativa con la modalità agile.
Anche questi trattamenti, come per gli ammortizzatori sociali, vengono concessi nell’ambito di un predefinito limite di spesa.
Indennità di malattia in caso di quarantena
L’art. 8 del c.d. Decreto Fiscale, a proposito del noto problema relativo all’indennità di malattia in caso di quarantena, nonché per la specifica posizione dei lavoratori c.d. fragili, ha disposto fino al 31 dicembre 2021, e sempre all’interno di predefiniti limiti di spesa, il rifinanziamento degli oneri INPS per le assenze riconducibili alla quarantena (come già disciplinato nel Decreto Cura Italia), che quindi continueranno ad essere gestiti come malattia. Questi trattamenti sono espressamente condizionati all’impossibilità di svolgere con la modalità dello smart working la relativa prestazione lavorativa.
Inoltre, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso una tantum pari a € 600,00 per ciascun lavoratore per gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto di previdenza, purché la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Lavoro irregolare e tutela della salute e la sicurezza sul lavoro
L’art. 13 ha poi introdotto alcune modifiche al d.lgs. n. 81/2008, c.d. testo Unico Sicurezza, prevedendo misure volte a rafforzare il contrasto al lavoro irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.
Più in particolare, la nuova formulazione prevede che deve essere disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale quando venga accertato l’impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% e non più il 20% come in precedenza.
Inoltre, il procedimento della sospensione cautelare scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, anche se non vi è alcuna recidiva. Per poter riprendere l’attività produttiva occorrerà non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva a seconda della fattispecie di violazione. Di seguito l’elenco delle “gravi violazioni” previste, con associate le rispettive sanzioni:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 2.500,00;
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione € 2.500,00;
- mancata formazione ed addestramento € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile € 3.000,00;
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) € 2.500,00;
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300,00 per ciascun lavoratore interessato;
- mancanza di protezioni verso il vuoto € 3.000,00;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno € 3.000,00;
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000,00;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi € 3.000,00;
- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) € 3.000,00;
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo € 3.000,00.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nell’ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto 3 a 6 mesi o con l’ammenda da Euro 2.500,00 ad Euro 6.400,00 nell’ipotesi di lavoro irregolare.
Somministrazione di lavoro a termine
Infine, a proposito di somministrazione di lavoro a termine, l’art. 11, comma 5 ha soppresso il termine del 31 dicembre 2021 per l’impiego a termine di personale assunto dalle agenzie di somministrazione a tempo indeterminato, con possibilità di utilizzare detti lavoratori anche per periodi superiori ai ventiquattro messi, anche non continuativi.
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