La disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati
di Carlo Pisani
Professore ordinario di diritto del lavoro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
in Giurisprudenza Italiana, febbraio 2022
Tribunale Roma, Sez. lav., 20 agosto 2021, n. 79833 (ordinanza) – Giud. Mormile.
Lavoro subordinato – Operatore sanitario non vaccinato – Assenza della comunicazione da parte della ASL – Sospensione della prestazione e della retribuzione – Legittimita`
E` legittima la sospensione della prestazione e della retribuzione dell’operatore sanitario non vaccinato disposta dal datore di lavoro anche in assenza della comunicazione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL. La vaccinazione costituisce infatti anche un requisito essenziale per lo svolgimento di tali attivita`, diventando in tal modo una misura di sicurezza tipizzata dalla legge e piu` in generale un onere per i lavoratori ad elevato rischio contagio.
La vaccinazione anti Covid per gli operatori sanitari oltre ad essere un obbligo si configura anche come un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, diventando cosı` una misura di sicurezza tipizzata dalla legge. Il datore di lavoro e` tenuto, in adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad allontanare l’operatore non vaccinato dalla situazione ad alto rischio contagio per se e per gli altri, anche a prescindere dalla comunicazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ASL o, da parte degli Ordini Professionali, disponendo la sospensione del lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione. La fattispecie qui applicabile e` quella della impossibilita` sopravvenuta temporanea della prestazione oppure quella del motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1206 c.c. La qualificazione della vaccinazione in termini di onere per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio contagio consente di applicare la suddetta fattispecie anche al di la` del campo di applicazione del D.L. n. 44/21, il cui campo di applicazione e` stato comunque ampliato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.