Con la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, sono anche venute meno alcune restrizioni legate alla legislazione emergenziale, attualmente in vigore, verso un graduale ritorno al sistema ordinario pre-Covid.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità in materia lavoristica.
DECRETO RIPARTENZA
Smart working semplificato
Il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 24/22 (anche noto come “Nuovo decreto Covid” o “Decreto Ripartenza”), recante le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
L’art. 10 del D.L. n. 24/2022 prevede la proroga del lavoro agile semplificato o emergenziale (già previsto dall’art. 90, cc. 3 e 4, D.L. n. 34/2020), fino al 30 giugno 2022.
Quindi, sino a tale data, sarà consentito il ricorso allo smart working in assenza degli accordi individuali, e cioè:
- con una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica del datore di lavoro, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per la comunicazione non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore;
- consegnando al dipendente una informativa (reperibile dal sito dell’INAIL) sui profili relativi a salute e sicurezza.
Pertanto, dal 1° luglio 2022, per attivare la modalità di lavoro agile sarà invece necessario un accordo individuale con il lavoratore, ai sensi degli articoli 18-24 della L. n. 81/2017, del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, nonché la consegna al dipendente di una idonea informativa annuale inerente alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio
Il Nuovo decreto COVID prevede altresì la proroga al 30 giugno 2022 (art. 10, c. 2, allegato B, D.L. 24 marzo 2022, n. 24) delle misure in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio (di cui all’art. 83, cc. 1, 2 e 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77).
Obblighi vaccinali per specifiche categorie di dipendenti
Restano fermi gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio (art. 4-sexies) per l’accesso ai luoghi di lavoro dei seguenti lavoratori:
– fino al 31 dicembre 2022, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per i dipendenti in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
– fino al 15 giugno 2022, per il personale docente ed educativo della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Green Pass Base/Rafforzato e lavoratori under e over 50
Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 prevede il ritorno al sistema del “Green Pass Base” (cioè la Certificazione COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche per i lavoratori over 50. Pertanto, dal 25 marzo 2022 fino al 30 aprile 2022, i dipendenti ultracinquantenni hanno potuto accedere ai luoghi di lavoro esibendo il Green Pass Base e non il Green Pass rafforzato (cioè la Certificazione COVID-19 per vaccinazione o guarigione).
Resta, invece, fermo, sino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale previsto per gli over 50 (art. 4-quater del D.L. 44/2021).
Nessun obbligo, invece, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, per i lavoratori con meno di 50 anni, a partire dal 1° maggio 2022.
Pertanto, anche in questo caso, la normativa emergenziale è stata estesa dopo la fine dello stato di emergenza.
DECRETO SOSTEGNI TER
Lavoratori somministrati
La legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni Ter (Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022) ha introdotto novità rilevanti per le aziende, dirette, da un lato, a contenere gli effetti negativi derivanti dalle limitazioni poste per contenere il contagio da Covid in specifici settori, dall’altro, a sostenere l’occupazione, assicurando alle imprese maggiore liquidità oltre alla possibilità di ricorrere a contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
L’art. 23-quater ha introdotto la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, di attivare contratti di fornitura di dipendenti somministrati a tempo determinato tra agenzie e utilizzatore che superino i 24 mesi (anche non continuativi) presso l’azienda utilizzatrice.
In questi casi quindi non si corre più il rischio di rivendicazioni, da parte dei dipendenti somministrati contro l’azienda utilizzatrice, finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tali dipendenti possono quindi essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso le aziende utilizzatrici senza obbligo di specificare una causale che giustifichi il contratto a termine. Sarà necessario però il rispetto dei limiti percentuali tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’azienda.
Riduzione contributiva a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator
L’art. 4 del Decreto Sostegni Ter prevede uno specifico esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Tale incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 5 mesi nell’ambito del periodo di competenza che si estende tra aprile e agosto del 2022 ed è fruibile anche in modo non continuativo.
La misura dell’esonero coincide con la contribuzione datoriale dovuta sulle retribuzioni dei lavoratori erogate dalle aziende interessate nel periodo oggetto di esonero (5 mesi decorrenti da aprile 2022).
L’esonero dal versamento della contribuzione datoriale si estende unicamente alla contribuzione previdenziale dovuta dal datore, escludendo gli oneri richiesti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La nozione di non continuità dei periodi è da intendersi nel senso che l’impresa interessata potrebbe aver sospeso del tutto l’attività durante il periodo incentivato, determinando l’assenza di versamenti contributivi sulle retribuzioni non erogate ai lavoratori sospesi e dunque l’impossibilità di beneficiare di esoneri.
L’esonero spettante complessivamente deve essere riparametrato su base mensile ed è possibile fruirne entro il termine massimo coincidente con il giorno 31 dicembre 2022.
Sul lato pratico, le imprese dovranno determinare l’entità della contribuzione dovuta per i propri lavoratori nel periodo aprile-agosto 2022 e suddividerne l’importo su base mensile per i restanti mesi del 2022 (settembre, ottobre, novembre, dicembre)
L’importo dell’esonero, parametrato in ratei mensili, non può comunque eccedere il limite della contribuzione previdenziale dovuta.
Tale beneficio costituisce una misura cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La misura agevolativa sarà riconosciuta fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.
Le imprese interessate potranno inviare all’INPS una specifica richiesta di autorizzazione preventiva alla fruizione della misura che sarà approvata solo se sussistono fondi sufficienti.
Le imprese dovranno attendere la prassi amministrativa da parte dell’INPS, nella quale saranno definiti tutti i passaggi propedeutici e cioè l’Istituto definirà i codici Ateco delle imprese beneficiarie, le contribuzioni oggetto di esonero, le istruzioni per l’invio delle domande e per il conguaglio degli importi spettanti.
Il comma 2-septies dell’art. 4 del Decreto sostegni conferma che l’esonero sarà concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Esonero dal pagamento del contributo addizionale per attivazione di ammortizzatori sociali
L’art. 7 del Decreto n. 4/2022 ha previsto che le imprese rientranti nell’allegato 1 possono godere, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dovuta in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le ipotesi previste dal D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
Le imprese interessate sono quelle che possono beneficiare del trattamento ordinario d’integrazione salariale o dell’assegno ordinario previsto dal FIS. L’esonero interessa la contribuzione addizionale prevista rispettivamente dall’art, 29, comma 8, in caso di CIGO e dall’art. 29, comma 8, del D. Lgs. n. 148/2015.
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